Aiuti Covid ricevuti: l’Agenzia delle Entrate ne vuole un rendiconto
Aiuti Covid ricevuti: l’Agenzia delle Entrate ne vuole un rendiconto
Ancora un nuovo adempimento per chi ha ricevuto indennizzi o sostegni in forma di esenzioni fiscali, crediti d’imposta, contributi diretti. Si dovrà inviare in Agenzia delle Entrate un modello con l’autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti) di quanto percepito e in caso di sforamento dei massimali di aiuto fissati dalla commissione Ue dovrà essere previsto, dall’Agenzia delle Entrate, un percorso di restituzione delle quote percepite in eccesso.
Il ministero dell’economia ha terminato la stesura del decreto che dà il via libera all’autodichiarazione per gli aiuti di stato. Un’attività di monitoraggio e controllo per verificare che nell’erogazione degli interventi di sostegno siano state rispettate le regole fissate dalla commissione europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid -19. Quali sono queste regole?
Rispetto dei massimali UE
I soggetti beneficiari degli aiuti presentano l’autodichiarazione avente ad oggetto il rispetto dei requisiti. I massimali sono riportati nel testo del decreto e con le dovute differenziazioni per tipologie d’impresa sono: 800 mila euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021; 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021; 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Rispetto del calo del fatturato
Almeno 30% nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento».
L’autodichiarazione va compilata dopo la presentazione delle domande di aiuto. Viene specificato che “il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione”.
Il modello dell’Agenzia
L’Agenzia dovrà individuare i termini, le modalità e il contenuto dell’autodichiarazione, comprese le modalità tecniche con cui rendere disponibili ai comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. Nel caso in cui siano superati i massimali di aiuto concessi, si dovrà procedere in maniera volontaria alla restituzione delle somme in eccesso e il decreto indica che sarà sempre un provvedimento dell’Agenzia delle entrate a individuare la procedura. Nella restituzione dovranno essere conteggiati anche gli interessi maturati sulle somme indebitamente ricevute.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: agenzia delle entrate, aiuti covid, bonus, contributi