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Bitcoin & Criptovalute: l’Agenzia delle Entrate vuole sapere TUTTO!

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Bitcoin & Criptovalute: l’Agenzia delle Entrate vuole sapere TUTTO!

Strano mondo quello delle criptovalute. C’è chi lo chiamava “ma così vale tutto” e chi “occhio all’antiriciclaggio”, altri gridavano “viva la privacy”, altri ancora “fuori i nomi”. Sembra che in Europa siamo arrivati alla fine del selvaggio mondo cripto… Forse.

Criptovalute e strumenti di pagamento digitale dovranno fare i conti con le regole e con le direttive della UE, costringendo così alla trasparenza assoluta non solo gli operatori, ma anche le stesse transazioni. Sarà interessante verificare se quest’obbligo di emersione farà aumentare l’appetibilità di Bitcoin & Co., oppure farà venir meno gli interessi degli operatori nei loro confronti (e di conseguenza anche la spinta della speculazione).

L’ultimo provvedimento, in ordine di tempo, è la direttiva Dac 8, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2026, di cui è attesa a brevissimo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea, che consentirà alle autorità fiscali europee di scambiarsi tra loro, in maniera automatica e obbligatoria, le informazioni sulle transazioni effettuate con cripto valute quando una delle parti sia allocata in Europa. Quindi le criptovalute non hanno più segreti e i dati sulle transazioni saranno nelle mani del fisco entrando così a far parte dell’anagrafe dei rapporti finanziari a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Il 16 maggio scorso i ministri delle finanze dei 27 stati membri in sede di consiglio Ue (Ecofin) hanno approvato la loro posizione sulla direttiva Dac 8 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Il provvedimento prevede lo scambio automatico d’informazioni relative alle criptovalute e agli accordi tra le amministrazioni fiscali ed i contribuenti con un elevato patrimonio.

La direttiva non è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, bensì alla procedura di consultazione, vale a dire che il Parlamento europeo potrà presentare le proprie opinioni, ma non avrà potere legislativo di apportare modifiche alla proposta. Il testo concordato dai 27 ministri è quindi quello finale.

Ma da quando in qua uno stato sovrano non può agire, e quindi modificare? Scusami, per un attimo mi sono dimenticato… ho sbagliato io. In effetti uno stato sovrano può farlo, noi no.

La Commissione ha dichiarato che le caratteristiche delle cripto-attività rendono “difficile per le amministrazioni fiscali tracciare e identificare eventi imponibili”. Il problema si acuisce in modo particolare “quando la negoziazione viene effettuata utilizzando fornitori di servizi di cripto-asset situati in un altro paese, o quando avviene direttamente tra persone fisiche o entità stabilite in un’altra giurisdizione”.

Siamo forti, in Italia ed in Europa. Era appena stato approvato – ma non ancora vigente – il Mica, che dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2024, che già si parla di un nuovo regolamento che lo integra. Ma tutte queste regole, richieste per la sicurezza al fine di non “nascondere” operazioni non legali, sono poi le stesse che vengono richieste agli istituti bancari? Spiego meglio. Tutte le operazioni, transazioni, investimenti, ecc. dovranno essere autorizzate previa predisposizione di un “white paper” con il quale illustrare i rischi connessi alle cripto-attività emesse e la previsione di una riserva di liquidità pari almeno al valore più elevato tra 350.000 euro e il 2 per cento dell’importo medio delle attività unitamente alla previsione di una politica di custodia che garantisca la completa separazione tra le attività dell’emittente e le attività di riserva che non possono essere gravate o costituite in garanzia e devono essere sempre rapidamente accessibili, per far fronte immediatamente a eventuali disinvestimenti (ed evitare così che il fallimento di un operatore inneschi una catena di ulteriori fallimenti, come si è rischiato più di una volta negli ultimi mesi). Ma sono simili a quelle bancarie? Direi che sia corretto pensarlo. Ma allora come si spiegano i vari crac bancari? Come mai saltano per aria le banche? O non ci sono le stesse regole (e allora è un errore non prevederle anche per gli istituti di credito) oppure ci sono le stesse regole ma nessuno le applica, o nessuno le controlla, oppure sono facilmente “raggirabili”.

Il mio timore è che, come spesso accade, ci sarà una parte d’investitori che sarà ligia a quanto regolamentato ed una parte che comunque riuscirà a fare quello che desidera, aggirando le regole. Qual era l’obiettivo? Quello di rendere trasparente un settore dei mercati finanziari, innovativo, limitato, ma in forte espansione, ed esposto a forti rischi di traffici illeciti. Resterebbero fuori, per ora, solo gli scambi tra persone fisiche o giuridiche senza l’intervento d’intermediari.

È quindi morto il segreto bancario delle criptovalute, portando nuovi elementi all’interno dell’anagrafe dei rapporti finanziari già a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Le autorità fiscali scambieranno in maniera automatica e obbligatoria le informazioni che dovranno essere fornite dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Nell’ambito di applicazione sono incluse anche le cripto-attività emesse in modo decentrato, gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica, e alcuni token non fungibili (Nft).

I fornitori di servizi saranno obbligati a segnalare alle amministrazioni fiscali le operazioni dei residenti Ue, mentre le Entrate dei paesi membri avvieranno lo scambio automatico delle informazioni.

Per ciascuna criptovaluta, rispetto alla quale il fornitore di servizi ha effettuato transazioni rilevanti durante l’anno solare pertinente deve essere segnalato:

– il nome completo del tipo di cripto-valuta rilevante;

– il valore di mercato equo aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di transazioni rilevanti di acquisizioni o cessioni contro valuta corrente;

– il valore di mercato equo aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di transazioni rilevanti di acquisizioni o cessioni contro altre cripto-valute rilevanti;

– transazioni di pagamento al dettaglio rilevanti;

– il valore di mercato equo aggregato dei trasferimenti rilevanti ceduti/acquisti non coperti dai casi precedenti;

– il valore di mercato equo aggregato, nonché il numero aggregato di unità di trasferimenti effettuati dal fornitore di servizi di cripto-attività di segnalazione a indirizzi di registro distribuito non noti essere associati a un fornitore di servizi di asset virtuali o a un istituto finanziario.

Secondo me non finisce qui.

Giuliano Vendrame
24/05/2023

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