Condono su avvisi bonari
In arrivo l’estensione del condono anche agli avvisi bonari. Inoltre anche le irregolarità formali sono sanabili.
Irregolarità formali. Si potranno versare 150 euro per ogni periodo di imposta con riferimento a imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, sostitutive, Irap e Iva. Si pagherà in due rate di pari importo entro il 31/05/2019 e il 30/11/2019, senza interessi. L’Agenzia delle Entrate e quella delle Dogane emaneranno le disposizioni attuative. È questa una delle principali novità degli emendamenti che sono stati presentati in commissione finanze del Senato al decreto fiscale 119/18. Si ammette la definizione delle irregolarità formali che non abbiano comportato un minor versamento di imposte, commesse nella tenuta della contabilità. E non solo. La misura si potrà utilizzare anche in caso di errori per registrazioni, fatturazioni e ogni altro adempimento contabile, relativamente all’interpretazione o applicazione del reverse charge o altre norme fiscali.
Il periodo di imposta coperto va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.
Avvisi bonari. Le comunicazioni di irregolarità entrano quindi nella pace fiscale ampliando in questo modo il raggio di applicazione dell’art. 1 della sanatoria, che riguarda i processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2018, che saranno definibili tramite presentazione di una dichiarazione integrativa con versamento (a differenza della correzione con ravvedimento operoso) delle sole imposte richieste nell’atto senza pena pecuniaria o interessi di sorta.
Il saldo di quanto autoliquidato dovrà avvenire entro il 31 maggio 2019 in un’unica soluzione o in alternativa sarà possibile scegliere un piano di dilazione da 20 rate trimestrali.
Altre misure
Merita segnalare un’altra proposta è quella di istituire un’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero. Una misura che andrebbe a colpire le transazioni gestite dai money transfer. L’imposta è dovuta nella misura pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuate a partire da un importo minimo di 10 euro.
La disposizione prevede poi che ai fini antiriciclaggio i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, siano perfezionate esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi.
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