Dichiarazione incompleta: omissione o infedeltà della dichiarazione?
Dichiarazione incompleta: omissione o infedeltà della dichiarazione?
Chi presenta la dichiarazione incompleta, in bianco perché priva del quadro RG/RF, non può essere condannato per omessa dichiarazione ma per il minor reato di dichiarazione infedele.
Con la sentenza n. 5141 del 14 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente che era stato condannato per aver presentato la dichiarazione in bianco. Non avendo egli erroneamente compilato i quadri RG ed RF (dichiarazione considerata in bianco) si era visto incriminare per omessa presentazione del documento. Sono susseguite due condanne, una in prima ed una in secondo grado. Il contribuente però non si è arreso ed ha presentato – con successo – un ricorso alla Corte di Cassazione ed i giudici hanno aderito alla tesi presentata dalla difesa, smontando così l’impianto accusatorio.
Sarà quindi accusato del minor reato di dichiarazione infedele. Infatti, ad avviso del Collegio di legittimità, la fattispecie di omessa dichiarazione deve essere riservata solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’ufficio giacché lo stesso tenore letterale delle norme vigenti consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contemplano che i redditi non indicati si considerano non dichiarati.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il contribuente non ometta la dichiarazione, ma provveda invece ad effettuarla, qualora indichi un valore diverso rispetto a quanto dovuto, incorre in errore, oppure nella dichiarazione infedele, qualora l’errore sia voluto, ma non nell’omessa dichiarazione: infatti, “la dichiarazione infedele presentata dal contribuente, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione” da qui poi desumendone la mancanza di ostacoli all’accesso del contribuente al condono – e alla necessità, per l’amministrazione finanziaria di provvedere, a pena di decadenza, alla notifica dell’avviso di accertamento nei termini-ordinari, non potendo avvalersi della proroga biennale dei termini di notifica, prevista, appunto, solo per la diversa ipotesi in cui la dichiarazione sia stata omessa.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste