Siamo entrati nel controllo di: robot, Intelligenza Artificiale, algoritmi, ecc… (parte 2)
Siamo entrati nel controllo di: robot, Intelligenza Artificiale, algoritmi, ecc… (parte 2)
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (per brevità Ccii), che entrerà in vigore il prossimo 16 maggio, porta l’emersione della crisi non solo a un livello di anticipata e tempestiva rilevazione ma anche ad un automatismo gestito da algoritmi (Ma chi genera gli algoritmi con cui si esegue il controllo? E quali informazioni saranno inserite come criteri di verifica/controllo?).
Il Ccii, all’art. 25-undecies, istituisce il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione automatici, così da rendere immediata e automatizzata la gestione del mantenimento in vita delle imprese. Se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30 mila euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione (ma queste rateazioni sono dappertutto…) che l’imprenditore comunicherà ai creditori interessati avvertendoli che entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono manifestare il loro dissenso.
La nuova piattaforma prevista per la composizione negoziata della crisi renderà disponibile un programma informatico gratuito (c’è sempre da diffidare quando qualche cosa ti viene offerta gratis) che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consentirà all’imprenditore di condurre il test pratico, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Queste parte delle modifiche che sono state apportate dallo schema di decreto modificativo, ormai prossimo all’emanazione.
Ma per crisi, cosa si intende? Con il nuovo decreto cambia ancora la definizione di crisi. Secondo l’art. 2 lett. a) del Ccii, infatti, per crisi si dovrà intendere “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.
Questa definizione ricomprenderà ogni difficoltà, di tipo sia economico sia finanziario, e la inquadrerà in una prospettiva temporale più ampia di quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi originariamente dettata dal codice e dal documento dell’ottobre 2019 emanato dai commercialisti. Essa viene ritenuta, secondo la relazione di accompagnamento, maggiormente idonea ad intercettare le situazioni di effettivo squilibrio che richiedono il pronto intervento da parte dell’imprenditore. Una programmazione finanziaria, dunque, che aumenta l’attenzione ma anche i rischi di monitoraggio già previsti dalle nuove e più stringenti regole degli assetti organizzativi.
Dove e quando si avrà accesso alle informazioni? L’accesso alle informazioni utili a comprendere lo stato di salute dell’impresa e a gestire la lista di controllo sarà “tempestivo” (cosa vuol dire?). Nei siti internet del Ministero della Giustizia e del Mise saranno pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti e disciplinati dal Ccii e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni saranno inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d’impresa e dovranno essere facilmente accessibili e di agevole consultazione.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: ai, algoritmi, intelligenza artificiale