Ravvedimento operoso parziale, si o no?
Ravvedimento operoso parziale, si o no?
Ritengo utile ricordare quanto ha recentemente affermato la Corte di Cassazione, in parziale diversità di opinione con l’Agenzia delle Entrate. Infatti, viene negata la possibilità di effettuare il c.d. “ravvedimento operoso parziale” al fine di regolarizzare l’omesso/tardivo versamento, affermando la necessità che l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione (ridotta) siano corrisposti integralmente.
Questa la recente sentenza 13.9.2018, n. 22330 della Corte di Cassazione che, ribadendo il contenuto della sentenza 24.9.2015, n. 19017, ha affermato che: “è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali”.
Di fatto, secondo l’orientamento giurisprudenziale, ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso è necessario che siano integralmente versati tutti gli importi dovuti (imposta, sanzione e interessi).
Secondo la citata sentenza n. 19017 “solo l’integrale – e dunque necessariamente esatto – adempimento degli obblighi predetti consente di beneficiare degli effetti dell’istituto di cui all’art. 13”.
Si rammenta invece che l’Agenzia delle Entrate, pur non consentendo la rateazione delle somme dovute, ha ammesso il versamento “frazionato”, ossia in più tranches, con determinazione degli interessi e della sanzione commisurati alla frazione di imposta tardivamente versata.
Giuliano Vendrame
Consulente Tributario
cod. iscr. L.A.I.T. n° LA00885
Legge n° 4/2013 art. 1 c.3
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