
Registro criptovalute entro il 2 giugno
Registro criptovalute entro il 2 giugno
Secondo l’articolo 4 del decreto 13 gennaio 2022, in G.U. n. 40, del 17 febbraio 2022 entro il prossimo 2 giugno dovrà essere avviata la gestione della sezione speciale del registro degli operatori in criptovalute a cura dell’apposito organismo.
Il MEF ha così stabilito tempi e modi con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale ed anche le forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia. Il decreto costituisce un altro importante tassello del disegno normativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio che il nostro paese ha recepito con il decreto legislativo 125/2019 e per effetto del quale gli adempimenti antiriciclaggio vengono estesi anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale ed ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.
L’iscrizione nella nuova sezione speciale del registro tenuto dall’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi costituisce da un lato condizione essenziale per l’esercizio legale delle citate attività e dall’altro elemento determinante per l’applicazione ai soggetti che vi si iscrivono di tutti gli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale saranno pertanto obbligati a:
- identificare il cliente/titolare effettivo e verificarne l’identità;
- conservare i dati, i documenti e le informazioni usate per effettuare l’attività di adeguata verifica;
- segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Dovranno anche trasmettere dati ed informazioni all’organismo che lo gestisce. La guardia di finanza potrà accedere ai citati dati identificativi e all’operatività dei soggetti che acquistano e vendono valute virtuali. Più precisamente le informazioni da comunicare sono il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale o la partita Iva e gli estremi del documento di identificazione.
Dovranno poi essere fornite informazioni sul controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali, il numero e il controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale ed anche il numero delle operazioni di trasferimento di valuta in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente.
In questo modo sarà più difficile, per chi detiene criptovalute, nasconderle al fisco che si è espresso in svariate occasioni sull’obbligo, per chi ne è titolare, di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Un ulteriore importante novità è contenuta sempre nello stesso articolo 6 laddove prevede l’obbligo ancora per la guardia di finanza di contestare l’esercizio abusivo dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o servizi di portafoglio digitale nei confronti di chi non dovesse risultare iscritto nel relativo registro.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: bitcoin, criptovalute, mef