Regolarizzazione istanze respinte
(dal sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione)
Definizione agevolata 2016, regolarizzazione istanze respinte
– Presenta la domanda online
Hai aderito alla Definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle e non sei stato ammesso perché non eri in regola con il vecchio piano di rateizzazione?
Il decreto legge n. 148/2017 prevede la possibilità di presentare una nuova domanda di adesione entro il 31 dicembre 2017.
Presenta la tua domanda online con il servizio “Fai D.A. te” sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Chi si è visto respingere la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2016, perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, per piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, può presentare una nuova domanda di adesione.
Le condizioni necessarie per poter accedere a questo ulteriore beneficio sono:
- che i carichi per i quali si richiede l’adesione risultino respinti esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all’art. 6, comma 8 del D.L. n. 193/2016, come riportato nella comunicazione di diniego trasmessa dall’Agente della riscossione (cosiddetta “Comunicazione delle somme dovute”).
- Che entro il 31 maggio 2018, venga effettuato il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivo delle rate scadute.
Se non hai a disposizione la “Comunicazione delle somme dovute”, puoi richiederla utilizzando l’apposito form sul sito dell’Agenzia.
Inoltre, è possibile scaricare copia della “Comunicazione delle somme dovute” anche dall’area riservata sul sito dell’Agenzia.
1. “Fai D.A. te” e presenta la tua domanda online
La domanda di Regolarizzazione delle istanze respinte può essere presentata in modo semplice e veloce, compilando entro il 31 dicembre 2017, l’apposito form online.
Hai due modalità a disposizione.
Puoi inserire il numero della comunicazione di diniego trasmessa dall’Agente della riscossione (cosiddetta “Comunicazione delle somme dovute”), per chiedere di regolarizzare tutti i debiti – in essa contenuti – respinti esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all’art. 6, comma 8 del D.L. n. 193/2016.
Puoi inserire il numero del documento (cartella e avviso) se invece scegli di presentare la domanda di regolarizzazione solo per alcune cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione di diniego.
Ricorda inoltre che il form per presentare la domanda di regolarizzazione delle istanze respinte, è disponibile anche nell‘area riservata sul sito dell’Agenzia.
2. Altre modalità di presentazione della domanda
In alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di regolarizzazione delle istanze respinte entro il 31 dicembre 2017:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento. Inviando il Modello DA-R, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec.
- Presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia). Utilizzando il Modello DA-R debitamente compilato, stampato e firmato.
3. Cosa succede dopo aver presentato la domanda
Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 31 marzo 2018 con l’ammontare delle rate scadute da versare (in un’unica soluzione), entro il 31 maggio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, l’istanza di regolarizzazione non potrà essere accolta.
Una volta saldate le rate scadute, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una successiva comunicazione entro il 31 luglio 2018:
- di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento.
- Di eventuale diniego.
È possibile quindi, effettuare il pagamento di quanto dovuto, comprensivo degli interessi legali e dell’aggio, in un’unica soluzione o in un massimo di tre rate (di pari importo) in scadenza il 30 settembre 2018, il 31 ottobre 2018 e il 30 novembre 2018.
Qui di seguito il calendario con le scadenze:
Per maggiori approfondimenti e chiarimenti di qualsiasi dubbio, non esitare a contattarci.