Decreto sostegni bis: più tempo per pagare, ma con quali soldi?
Decreto sostegni bis: più tempo per pagare, ma con quali soldi?
Il decreto sostegni bis ha conglobato anche altre disposizioni, sospendendo ulteriormente le cartelle esattoriali e disponendo i termini per i versamenti della rottamazione/saldo stralcio. Quindi l’attuale termine è il 31.08.2021.
Visto che c’eravamo, sarebbe stato utile intervenire in modo strutturale sul problema che sarà inevitabile e difficilmente gestibile: il reperimento della disponibilità per il pagamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Provo a spiegare l’imbuto a cui si andrà incontro. È ben vero che la proroga ha come obiettivo di dare respiro ai contribuenti interessati, però il numero delle rate potenzialmente sospese è decisamente elevato. Stiamo parlando di un periodo temporale che è iniziato l’08.03.2020. A questo punto le rate sospese potrebbero anche essere 18. Se nulla cambia, dovrebbero essere versate in una unica soluzione. Il dubbio lecito e logico è che se il problema era quello della liquidità del contribuente, come si può pensare che sia risolto e che riesca a sostenere il pagamento di una cifra decisamente “importante”?
Altra questione delicata è che la norma, non modificata e quindi ancora vigente, prevede la decadenza dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive. Questo significa che al termine della sospensione, nel caso in cui non si dovessero pagare almeno 9 delle rate interessate, si decadrebbe dal beneficio della rateazione. Una eventuale nuova rateazione sarebbe possibile solo versando quanto non pagato. Però anche in questo caso c’è una discriminazione di non poco conto perchè quanto appena esposto non vale per chi invece era già decaduto dai benefici della rateazione alla data dell’08.03.2020.
In sede di conversione del decreto legge viene anche cumulato un intervento in merito alle date di pagamento delle somme dovute in base alle procedure della rottamazione e del saldo e stralcio. Il nuovo calendario viene modulato in relazione alla scadenza delle rate precedenti differenziando il nuovo termine. La norma afferma come il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con l’applicazione del periodo di tolleranza di cinque giorni:
- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: decreto sostegni bis