crisi d'impresa

Crisi d’impresa

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per prevenire la crisi dell’impresa

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Adempimenti necessari per adeguarsi agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Le disposizioni normative introdotte dall’art. 2086, comma 2, c.c., in vigore dal 16 marzo 2019, e dall’art. 3 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in breve: “CCII”), la cui versione definitiva è in vigore dal 15 luglio 2022, obbligano l’imprenditore all’implementazione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa, idonee alla tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale.

In altri termini, gli adeguati assetti dovranno essere in grado di produrre dati utili per la programmazione e la consuntivazione dei fatti di gestione in modo veritiero e corretto.

La normativa non prevede una prassi standard da adottare, ma stabilisce gli obiettivi che l’impresa dovrà raggiungere, demandando alla sensibilità ed esperienza del management la più efficace e corretta definizione degli adeguati assetti.

Appare evidente che definire esattamente le attività necessarie per assicurare l’esistenza di un adeguato assetto non è facile né scontato, ma è possibile individuare i passaggi più significativi e imprescindibili per implementare e assicurare il corretto funzionamento degli assetti aziendali.

L’implementazione degli strumenti previsti dal legislatore deve essere proporzionata e adeguata a produrre le necessarie informazioni finalizzate ad alimentare il corretto funzionamento degli stessi; ciò può rappresentare, per alcuni imprenditori, elemento di forte criticità, soprattutto in presenza di sistemi amministrativi e contabili aziendali poco strutturati, difficilmente elastici e scarsamente reattivi al cambiamento.

Pertanto, per evitare adempimenti sproporzionati o inadeguati, si consiglia alle imprese meno strutturate di avvalersi di consulenti specializzati in materia, soprattutto nella prima fase di implementazione degli adeguati assetti amministrativi e contabili.

Per aiutare a comprendere meglio la materia, nei prossimi paragrafi saranno esposte i lineamenti essenziali delle norme di riferimento, una sintetica definizione degli adeguati assetti, i soggetti coinvolti e i rischi connessi all’inosservanza.

 

Normativa di riferimento e data di entrata in vigore

Ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., così come introdotto dall’art. 375, comma 2, del D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in breve: “CCII”),  in vigore dal 16 marzo 2019, l’imprenditore, che  operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L’art. 3 del CCII, la cui versione definitiva è entrata in vigore dal 15 luglio 2022, a differenza di quanto previsto dall’art. 2086, co. 2, c.c., attrae anche l’imprenditore individuale al dovere di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Il novellato art. 2086 rappresenta l’anello di congiunzione tra la normativa civilistica e quella in materia di crisi d’impresa, in quanto, per il suo tramite, sono trasposti nel Codice civile i concetti di rilevazione tempestiva dello stato di crisi e di salvaguardia (nonché di eventuale recupero) della continuità aziendale.

 

Definizione di adeguati assetti e misure idonei a prevenire la crisi dell’impresa

Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento di un’impresa, in quanto definiscono le procedure e i ruoli all’interno dell’organizzazione, consentendo una gestione efficiente e una corretta registrazione e controllo dei fatti di gestione e soprattutto dei dati finanziari. Per facilitarne la comprensione, di seguito forniamo una sintetica definizione di:

  1. adeguato assetto organizzativo: costituito dal sistema di funzioni, poteri, deleghe di firma, procedure e processi decisionali in cui viene strutturata internamente la società; cioè, un sistema idoneo ad individuare con chiarezza i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione sociale; individuato chi è preposto ad adottare le decisioni, è necessario individuare correttamente chi quelle decisioni deve attuare, nonché fare in modo che il livello decisionale e il livello operativo comunichino tra loro;
  2. adeguato assetto amministrativo: rappresentato da un insieme coordinato (sistema) di disposizioni, procedure e prassi operative utilizzate nella gestione dell’impresa, compresa la parte dei sistemi operativi che consentono di verificare le performance economico-finanziarie (piani, budget e reporting), idonei a consentire alla direzione aziendale di valutare tempestivamente gli andamenti economico-finanziari dell’attività ed i loro effetti sulla situazione patrimoniale, mediante il confronto degli obiettivi perseguiti (eventualmente formalizzati per il tramite di budget) ed i risultati conseguiti, sia a livello complessivo sia a livello di singole combinazioni economiche.

Nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità (impliciti nell’art. 2086, comma 2, c.c.), detto sistema deve considerare le strategie in atto, il grado di complessità della gestione, la situazione dell’impresa e il rapporto costi/benefici delle informazioni da elaborare, in funzione della tempestiva conoscenza degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali, per consentire ai responsabili dei processi decisionali e gestionali e agli amministratori di intervenire con tempestività ed efficacia, in caso di rilevazione di indizi di crisi o perdita di continuità aziendale (cfr. SIDREA – Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale – Edizione 2021);

  1. adeguato assetto contabile: l’assetto contabile è parte integrante dell’assetto amministrativo; la sua funzione consiste principalmente nella traduzione operativa delle procedure definite dall’ Secondo SIDREA (cfr. “Le parole della crisi. La lettura degli aziendalisti italiani”, di Fellagra A. Giunta F. Paolini A. e Teodori C., 2^ edizione 2023), l’assetto contabile può essere definito come il sistema di rilevazione dei fatti aziendali finalizzato alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale, in coerenza con il framework normativo di riferimento, con risultato finale idoneo a consentire al management di rispondere alle esigenze della normativa.

Questo obiettivo è raggiungibile attraverso l’implementazione di un sistema amministrativo e contabile che includa processi in grado di rilevare prontamente i fatti aziendali e di proporre analisi basate sulle informazioni disponibili. L’obiettivo del management è rappresentato dalla possibilità di cogliere tempestivamente i segnali di crisi, avendo piena disponibilità delle informazioni necessarie alla corretta analisi della gestione.

Pertanto, l’impianto contabile dovrà essere in grado di produrre dati utili per la programmazione (budget di tesoreria c.d. rolling) e la consuntivazione (bilancio d’esercizio) dei fatti di gestione, i quali dovranno essere rappresentati garantendo un’esposizione veritiera e corretta.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b) del CCII, questo tipo di budget, in linea con il criterio dell’anno mobile, deve essere costantemente aggiornato per riflettere l’andamento previsto dei flussi di cassa nei prossimi 12 mesi, per consentire di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successi.

Tenuto conto che la normativa non prevede una prassi standard, da adottare in sede di realizzazione dell’impianto, ma si limita a determinare soltanto gli obiettivi che l’azienda dovrà essere in grado di raggiungere, sarà il management aziendale a definire il grado di approfondimento da adottare nella progettazione e implementazione degli assetti, in osservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Le componenti che costituiscono l’architettura di un assetto contabile adeguato possono variare notevolmente ed è quindi complicato delineare con precisione ciò che è richiesto e, pertanto, è necessario adattare la normativa ad ogni caso specifico, in base ai principi di proporzionalità e di funzionalità degli adempimenti.

Tuttavia, nella ricerca dell’adeguatezza del sistema contabile, risulta imprescindibile adottare un valido impianto di Contabilità generale, che è in grado di consentire, soprattutto nelle imprese di contenute dimensioni, una prima analisi di quella che è la gestione e l’individuazione di indicatori utili alla tempestiva emersione di situazioni di crisi o di insolvenza.

Nei contesti aziendali più complessi o strutturati, la contabilità generale potrebbe risultare insufficiente con conseguente necessità di integrazione con una Contabilità analitica – Costing, essenziale per poter disporre di informazioni adeguate sui costi e sulla loro destinazione.

La normativa sulla crisi d’impresa non costituisce deroga all’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 sulla contabilità semplificata per le imprese minori, ma sarà l’imprenditore a doverne coordinare l’applicazione per poter contare su informazioni compiute e aggiornate sulla situazione patrimoniale dell’impresa.  

In sintesi, per garantire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, è importante adottare un sistema di gestione integrato che consenta una corretta registrazione e analisi dei dati aziendali, coinvolgendo personale adeguatamente preparato, al fine di definire procedure chiare per verifica e analisi dei risultati ottenuti, ed assumere tempestivamente le necessarie decisioni, in caso di scontamenti tra i risultati programmati e quelli consuntivati che possono incidere sulla continuità aziendale.

 

Soggetti coinvolti

Quando una società si avvicina alla crisi, i processi di governance diventano fondamentali. L’insolvenza in sé non è una colpa, ma lo diviene se non è impedita quando è possibile. Il ruolo principale è senz’altro demandato all’imprenditore, in applicazione della visione forward looking che contraddistingue il CCII e l’art., 2086, comma 2, c.c.

Mentre all’Organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2381 e 2403 c.c., che identificano i ruoli degli organi in tema di assetti delle società per azioni, esteso a qualsiasi tipologia di società, per effetto dell’art. 3 del CCII, è riconducibile l’onere di valutare l’adeguatezza degli assetti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’impresa, anche in virtù dei principi di corretta amministrazione e di diligenza.

Inoltre, non bisogna trascurare che, ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, e che, ai sensi dell’art. 2486, comma 2, c.c., “gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti di omissione compiuti in violazione del precedente comma”[1].

Se gli assetti risultano inadeguati, è compito degli amministratori sopperire sollecitamente a tale lacuna oppure, ove ciò non fosse possibile, di procedere senza indugio all’adozione di una delle soluzioni proposte dall’ordinamento per la risoluzione della crisi e il mantenimento della continuità aziendale.

Dalla lettura sistematica e comparata delle norme codicistiche, richiamate in precedenza, e dell’art. 3 del CCII, si deduce chiaramente che gli amministratori di un’impresa non dotata di adeguati assetti sono potenzialmente soggetti ad una responsabilità che può portare ripercussioni anche sul patrimonio personale.


Sebastiano Cristaldi, Dottore Commercialista – Revisore Legale in Trieste
12/01/2024

 

 

[1] Il comma 1 dell’art. 2486 prevede che “Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’art. 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”.

 

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