Rateazione AdER più lunga
La rateazione AdER diventa più lunga
Se il contribuente dichiara di essere in temporanea situazione di “obiettiva difficoltà“, l’Agenzia delle Entrate Riscossione concede la “ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro“, fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate per quelle presentate nel 2027 e 2028; 108 rate per le pratiche a decorrere dal 1° gennaio 2029. Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, invece, sono previste “fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta“. Queste le principali novità inserite nello schema di decreto legislativo (per approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri) avente a oggetto il riordino del sistema nazionale della riscossione, in ossequio a quanto prescritto dalla legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023), con particolare riferimento alla rivisitazione dell’art. 19 del DPR 602/1973 (Dilazione di pagamento).
Ad oggi l’AdER prevede che, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino a un massimo di 72 rate mensili; nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, in ogni singola richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
L’obiettivo del legislatore è quello di arrivare gradualmente nel tempo ad una rateazione massima, per importi pari o superiori a 120.000 euro, ad un numero di rate pari a 120. Questo dovrebbe accadere con la seguente progressione temporale:
- massimo 84 rate per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
- massimo 96 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
- massimo 108 rate per le richieste presentate a partire dal 01.01.2029
Non solo. Se il contribuente dimostra e documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione delle somme iscritte a ruolo può arrivare a 120 rate, in presenza di debito superiore a 120.000 euro, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta di dilazione.
Ma come si dimostra la situazione di difficoltà? In caso di persone fisiche e di imprese individuali in contabilità semplificata, si deve fare riferimento all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore e all’entità complessiva del debito mentre per gli altri soggetti (imprese individuali e società personali in contabilità ordinaria e società di capitali) si deve tenere conto dell’indice di liquidità e del rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo, anche già in rateazione, e il valore della produzione.
Successivamente, con un provvedimento del MEF, saranno definite le modalità di applicazione e l’indicazione della documentazione necessaria per confermare la situazione di temporanea difficoltà, di cui al nuovo comma 1.2 dell’art. 19 del dpr 602/1973, o di particolari eventi e/o situazioni, al ricorrere dei quali la detta situazione di deve considerare sussistente, anche per il caso in cui la dilazione sarebbe preclusa in applicazione dei parametri indicati, nonché di specifiche modalità per i soggetti diversi dalle persone fisiche o dalle imprese individuali in contabilità semplificata.
Giuliano Vendrame
12/03/2024
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Tags: agenzia delle entrate riscossione, cartelle esattoriali, rottamazione quater