Notifica atti giudiziari, tributari ed amministrativi: la procedura
Notifica atti giudiziari, tributari ed amministrativi: la procedura
Per il perfezionamento della notifica di un atto tributario per mezzo del servizio postale, con la procedura prevista per gli atti giudiziari, in caso di rifiuto o d’inidoneità delle persone a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario, la prova dell’avvenuta notifica può essere fornita esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale viene comunicato il deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Non basta produrre la prova dell’invio della raccomandata.
Lo afferma una sentenza (10012 del 15 aprile 2021) che tende a risolvere la dibattuta questione sugli adempimenti che il fisco deve porre in essere per dimostrare il perfezionamento della notifica degli atti impositivi. Questo principio è applicabile alle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, non solo tributari, ma anche amministrativi e processuali.
Per le Sezioni unite della Cassazione, «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che Comunica l’Avvenuto Deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. Cad), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
Nel caso in esame, fanno notare i giudici di legittimità, l’Agenzia delle entrate non ha fornito la prova suddetta. Quindi, è invalida la notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata. Ed è fondata «la correlata eccezione d’invalidità consequenziale di tale atto della riscossione».
Tuttavia, va ricordato che tutti gli enti impositori possono notificare ai contribuenti gli atti tributari direttamente a mezzo posta ordinaria. Queste notifiche sono soggette a regole meno stringenti rispetto al procedimento imposto per gli atti giudiziari, con la cosiddetta «busta verde», di cui alla legge 890/1982.
Nelle ipotesi di utilizzo del servizio postale ordinario non è richiesta la relata di notifica, ma è sufficiente fornire la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario. La Cassazione, con l’ordinanza 16997/2020, ha infatti chiarito che non è obbligatorio avvalersi del procedimento di notifica imposto per gli atti giudiziari. Ha inoltre precisato che «difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico».
A supporto di questa tesi viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale 175/2018, secondo la quale può supplire alla mancanza della relata dell’intermediario l’invio dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: Notifica atti giudiziari