Pace fiscale, meglio prudenza sui pagamenti
Pace fiscale, meglio prudenza sui pagamenti. Se paghi (adesso) sbagli
Eventuali pagamenti effettuati su debiti potenzialmente rientranti nella rottamazione quater o nel saldo e stralcio delle cartelle under 1000 euro, restano infatti acquisiti dal fisco e non saranno restituiti ai contribuenti.
Dall’entrata in vigore della legge di bilancio, 01.01.2023, le somme versate relative a debiti definibili e successivamente definiti con la rottamazione oppure annullabili e poi effettivamente annullati con il saldo e stralcio restano definitivamente acquisite dall’erario e non sono rimborsabili.
Rottamazione. All’art. 1, comma 239 della legge di bilancio 2023 viene stabilito che le somme relative ai debiti definibili (con la rottamazione quater), versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Tale disposizione ha 3 aspetti che si innestano sul discorso della gestione delle cartelle esattoriali.
- Ipotizziamo il caso di un pagamento integrale di una cartella esattoriale effettuato (ante o) post 01.01.2023 e rientrante nella rottamazione. In questo caso è inutile aderire all’istituto agevolativo presentando domanda in quanto il carico risulta pagato e la cifra acquisita dall’erario senza la possibilità di rimborso.
- Nella seconda ipotesi invece i carichi dilazionati che saranno poi oggetto di rottamazione. In questo caso è interesse del contribuente bloccare qualsiasi tipo di pagamento poiché eventuali rate corrisposte non saranno restituite benché poi il relativo carico sia definito entro il prossimo 30.04.2023.
- Il terzo caso riguarda la rottamazione ter con la prossima rata in scadenza il 28.02.2023. E’ stata la stessa agenzia delle entrate riscossione a specificare che in caso di adesione alla rottamazione quater, la rata della ter di prossima scadenza non va corrisposta e, se versata, il pagamento viene acquisito e non restituito.
Saldo e stralcio. Va specificato che la cancellazione dei carichi di importo residuo entro il 1000 euro affidati al riscossore dal 2000 al 2015 opera a partire dal 01.01.2023 ma l’effettivo annullamento dei debiti avverrà il 31.03.2023. Anche qui, eventuali somme versate ante 31.03.2023 su carichi oggetto poi di annullamento, restano definitivamente acquisite (e non saranno oggetto di restituzione). Anche in questo caso sono da tenere sotto attenzione, oltre che i pagamenti integrali di cartelle potenzialmente rientranti nel perimetro della cancellazione, anche i versamenti di rate relative a carichi dilazionati che, alla data del 01.01.2023, erano di importo residuo entro i 1000 euro.
Va da se che la linea da seguire e di maggior tutela per i contribuenti, tenendo sempre presente eventuali rischi di decadenza dai piani, è quello di bloccare ogni tipo di pagamento su cartelle potenzialmente sotto i 1000 euro considerando anche per questa tipologia di debiti, ai sensi del comma 223 dell’articolo in commento, fino alla data di annullamento (31.03.2023) la riscossione è sospesa.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: pace fiscale, rottamazione, saldo e stralcio