Rata mutuo: non riesci a pagarla? Adesso c’è la soluzione…
Rata mutuo: non riesci a pagarla? Adesso c’è la soluzione…
Adesso non ti devi più preoccupare. Al minimo dubbio se riuscirai o meno a fare fronte all’impegno della rata basta che corri in banca e valutare cosa fare. Attenzione però a non perdere tempo.
Solo così potrai non essere escluso dalla rete di protezione attivata in sinergia da ABI e dal MEF. Cosa viene previsto per chi ha un mutuo a tasso variabile? Corri in banca, convertilo con uno a tasso fisso e allunga il piano di ammortamento, cioè la durata del mutuo.
Ci voleva uno scienziato per studiare questa soluzione? Soprattutto perché si è dovuti ricorrere ad una azione di concerto tra MEF e ABI? Non c’era già la possibilità di rinegoziare il mutuo?
Venne introdotta dall’art.1, comma 322, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (ad esempio, ammettendo alla misura anche soggetti con reddito ISEE o con mutui di importo più elevato rispetto a quanto previsto dalla legge), alla spinta sulla conoscenza presso la propria clientela della possibilità di ricorrere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cosiddetto Fondo Gasparrini), al fine di sospendere – al verificarsi di specifici eventi – il pagamento delle rate del finanziamento. Ah già… le banche hanno regole interne che sono superiori ad ogni disposizione di legge…
ABI ha spiegato infatti che “Le misure anzidette saranno realizzate su richiesta e d’intesa con coloro che hanno scelto di sottoscrivere un mutuo a tasso variabile, senza nuovi oneri, secondo le possibilità operative delle singole banche e compatibilmente con i limiti imposti dalla regolamentazione europea e le condizioni anagrafiche dei soggetti beneficiari”.
Nello specifico, per l’allungamento del piano di ammortamento, dai 30 anni standard si potrà arrivare ai 40 e oltre (!) se gli istituti lo valuteranno possibile (ah… ecco, se la banca lo riterrà possibile… ma la valutazione di fattibilità sarà eseguita con quali parametri?) per il cliente o nel caso del passaggio da fisso a variabile si potrà operare discrezionalmente (ma a discrezione di chi? Del debitore?) il superamento dell’Isee fissato a 35 mila euro con una soglia più alta o del valore del mutuo con l’asticella attualmente a 200 mila euro.
Le banche e gli intermediari finanziari che intendono aderire all’iniziativa (ah, ma allora non vale per tutte le banche!) lo comunicano sia alla clientela attraverso i propri siti internet e/o l’affissione nelle filiali di specifici avvisi sia all’ABI – che pubblicherà l’elenco dei soggetti aderenti sul proprio sito internet (www.abi.it).
Nulla vieta che ciascuna banca o intermediario finanziario aderente all’iniziativa possa offrire alla propria clientela condizioni migliorative rispetto a quelle indicate in precedenza, o possa adottare ulteriori misure per affrontare gli impatti dell’incremento dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile. Sarebbe bello che chi lo facesse, lo pubblicizzasse, sai che richiamo di clientela? Sarebbe un’azione di marketing fantastica. Attendo proprio di vedere quali banche saranno così “sensibili” ed attente alla cura del cliente o potenziale tale.
Le regole Eba. La tempestività richiesta dall’ABI è in ragion d’essere dell’applicazione delle regole europee sui cosiddetti cattivi pagatori. Con un ritardo nel pagamento di 90 giorni il cliente si autoesclude dagli interventi tampone e sospensivi sulla rata. La regolamentazione dell’Autorità Bancaria Europea prevede che, qualora le banche concordino con il cliente una modifica delle condizioni di rimborso del finanziamento, le stesse debbano provvedere alla rivalutazione del merito creditizio del debitore e, qualora questa sia in situazione di difficoltà finanziaria, classificarlo come forborne (ndr: l’etichetta di “forborne” non sostituisce le definizioni sulla qualità dei crediti deteriorati, ma è un’informazione aggiuntiva rispetto alla classificazione già in essere)
ATTENZIONE: se la modifica del piano di rimborso comporterà per la banca una perdita di oltre 1% delle entrate previste dal contrato originario, il debitore dovrà essere classificato in insolvenza.
Cioè se la banca rinegozia il mutuo ma il risultato è che la banca ci “rimette” più dell’1%, dovrà classificare il debitore come insolvente!
Le conseguenze di una segnalazione di questo genere sono immediate: le banche, infatti, non concederanno mutui e finanziamenti con facilità, proprio a causa delle informazioni di insolvenza che risultano a carico del richiedente.
Ma allora perché la banca andrebbe a negoziare il mutuo se sa già di rimetterci? Forse perché sa che qualcun altro ripianerà questa perdita? Ma allora sarà solo il debitore che si trova un’etichetta infamante e che forse non merita perché (magari facendo salti mortali) riuscirà a onorare il debito nonostante l’etichetta, che comunque non sarà tolta molto facilmente nemmeno a debito estinto. Ma ti sembra normale? Ma ti sembra giusto?
Giuliano Vendrame
25/07/2023
PER CONTATTI compilate l’apposito form
Seguici su Facebook
Tags: banche, finanziamenti, mutui, prestiti