Sostegni bis, ristori automatici al via
Sostegni bis, ristori automatici al via
Dal 16 giugno al via i nuovi accrediti per i Sostegni bis. Gli importi, come specificato dal ministro Daniele Franco in Parlamento, saranno erogati in maniera automatica per chi ha già ricevuto i primi sostegni. Si dovrà attendere il 23 giugno per le istanze dei contributi rimodulati secondo i cali del fatturato. Il monitoraggio delle istanze per il contributo a fondo perduto presentate in base al primo decreto sostegni diventa dunque fondamentale: solo aver beneficiato di tale contributo consentirà di ricevere l’erogazione automatica e, ricorrendone le condizioni, quella integrativa.
Nel caso di blocco dell’istanza, presentata in base al dl 41 del 2021, sarà dunque preclusa ogni ulteriore erogazione diversa da quella perequativa sul peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019. È questa circostanza che si deve valorizzare e monitorare sulla scorta della lettura di quanto previsto dall’art. 1 del dl 73 del 2021, cioè il contributo a fondo perduto contenuto nel sostegni bis che è strettamente collegato a quanto previsto dal primo decreto sostegni. Il comma 2 del citato articolo 1 prevede, infatti, che il nuovo contributo a fondo perduto compete nella stessa misura di quello precedente a condizione, secondo il comma 1, dell’avvenuto riconoscimento del contributo previsto appunto dal dl 41.
Analogamente, il comma 5 dell’art. 1 fissa il principio in base al quale il contributo «integrativo», in quanto basato sulla diminuzione del fatturato medio mensile sul periodo diverso dall’anno solare (si dovrà infatti confrontare il periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto al periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020) compete ai soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al dl 41/2021 e al medesimo importo come previsto dal dl 73/2021. La stessa relazione di accompagnamento al decreto ribadisce questo principio dell’attribuzione dei «nuovi» contributi a coloro che hanno beneficiato di quello precedente. Diventa dunque dirimente la sorte dell’istanza che andava presentata entro lo scorso 28 maggio ai sensi di quanto previsto dal dl 41/2021. Nel caso in cui detta istanza non abbia avuto seguito per qualunque motivo, pertanto, ne deriva la impossibilità di percepire anche il nuovo pacchetto di erogazioni che, è bene ricordarlo, seguiranno comunque la modalità di attribuzione già scelta in base al dl 41.
Sul tema del «blocco» dell’istanza, va ricordato come la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 65/2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle motivazioni per le quali le precedenti istanze (antecedenti a quelle del dl 41) potevano non essere liquidate da parte dell’amministrazione finanziaria delineando nel contempo i relativi rimedi. Posto che il citato documento di prassi era incentrato in particolar modo sulle problematiche legate ad erronee indicazioni dell’Iban, appare evidente che non tutte le casistiche possano rientrare nell’analisi di specie. Sarà dunque fondamentale, da un punto di vista professionale monitorare le diverse ipotesi in considerazione del fatto che, soprattutto in relazione al contributo «integrativo», lo stesso viene attribuito solo su presentazione di una nuova istanza. Che potrebbe dunque non essere elaborata a fronte di una problematica legata all’istanza precedente anche considerando come, in base alle disposizioni di legge, è previsto un termine decadenziale per la relativa presentazione individuato a norma del comma 13 in sessanta giorni dall’apertura della procedura telematica.
Questo problema non si pone, invece, per coloro che presenteranno per la prima volta l’istanza per il contributo integrativo in quanto, ad esempio, hanno registrato un calo di fatturato medio mensile sul periodo «a cavallo», elemento non presente invece in relazione ai parametri previsti dal dl 41/2021. In questa ipotesi, l’istanza sarà la prima trasmessa senza alcun vincolo con quella precedente. Ulteriore previsione del tutto slegata rispetto al dl 41/2021 è quella del contributo cosiddetto perequativo correlato alla diminuzione (cioè al peggioramento) del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello del 2019. Per questa fattispecie, peraltro, serviranno due provvedimenti attuativi quali il decreto ministeriale ed il provvedimento dell’agenzia delle entrate.
In questo contesto, una prima problematica che è emersa (grazie ad una espressione normativa che non appare felicissima) è quella legata alla corretta interpretazione di quanto previsto dal comma 22 dell’art. 1 del dl 73/2021. Detto comma afferma che a scelta irrevocabile del contribuente il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del dlgs 241/1997 e presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: contributi, decreto sostegni, sostegni bis