Riforma Cartabia: ma la mediazione è sbagliata…?
Riforma Cartabia: ma la mediazione è sbagliata…?
Un errore nella riforma Cartabia mette a serio rischio la partenza del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di mediazione. In particolare, il problema riguarda il ricorso nel caso di rigetto della domanda. La riforma, infatti, sul punto cita solo l’ipotesi inerente il processo penale (articolo 99, commi 2, 3 e 4 del dpr 115/2002), non rinviando invece anche all’articolo 126 che disciplina il ricorso nel processo civile. A ciò si aggiunge anche il ritardo nell’emanazione del decreto attuativo che disciplini i compensi degli avvocati coinvolti. Due elementi che lasciano fortissimi dubbi sull’effettivo avvio della novità, che è previsto per il prossimo 30 giugno. A sollevare la questione è stato il Movimento Forense (Mf), che ha diffuso una nota in cui chiede un intervento immediato al ministero.
«Con la riforma Cartabia, a partire dal 30 giugno 2023, è assicurato il patrocinio a spese dello stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione», spiega il presidente facente funzioni di MF Alberto Vigani. «L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente e, purtroppo, nella novella si riscontra un’incongruenza normativa nel rimedio al rigetto della domanda di ammissione». Il fatto è che, come detto, nella riforma si cita l’articolo 99, commi 2, 3 e 4 del dpr 115/2002 e si prevede una disciplina richiamata nel testo unico per l’ipotesi inerente il solo processo penale, non rinviando invece all’articolo 126 dello stesso decreto presidenziale che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto della missione al beneficio deliberato dal Consiglio del’Ordine degli Avvocati competente. «L’errore di richiamo», spiega ancora Vigani, «comporta la richiesta di impugnare un provvedimento del magistrato che qui non esiste e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal Coa del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente; peraltro è erroneamente individuato anche il giudice competente per decidere sull’impugnativa». Quindi «appare mancante l’individuazione esatta del provvedimento impugnato e pure assente è il soggetto avanti il quale proporre ex novo la domanda, invece della indicata impugnazione del decreto di rigetto del magistrato».
I ritardi. Oltre al riferimento sbagliato, un altro elemento mina l’avvio del gratuito patrocinio nella mediazione. Si tratta della mancata emanazione del decreto che, tra le altre cose, deve definire le modalità di liquidazione o di pagamento, anche tramite credito di imposta o di compensazione, degli avvocati patrocinati in mediazione. «Ad oggi, i legali che concludessero una mediazione al primo di luglio 2022 non possono essere liquidati in carenza di decreto tariffario», le parole di Vigani. Sul punto si era anche espresso l’Organismo congressuale forense già il 25 marzo di quest’anno.
I nuovi limiti. Intanto, nella Gazzetta ufficiale n.130 del 6 giugno è stato pubblicato il decreto del ministero della giustizia con i nuovi limiti di reddito per accedere al gratuito patrocinio. Il decreto va a modificare l’identico provvedimento pubblicato il 21 aprile in Gazzetta ufficiale, andando a eliminare il ritardo rispetto ai valori Istat maturato negli anni (si veda, tra gli altri, ItaliaOggi del 24 novembre 2020 e del 23 febbraio di quest’anno). Il dm fa riferimento alle variazioni Istat del biennio 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022 (+ 9,4%), portando il valore a 12.838,01 euro. Il testo precedente fissava il valore a 11.734,93 euro (più di mille euro di meno) dato che era tarato sui dati Istat 2018-2020.
Giuliano Vendrame
11/06/2023
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Tags: giustizia, patrocinio, riforma cartabia, riforme