Bonus a fondo perduto per gli interventi detraibili al 90%

Bonus a fondo perduto

Bonus a fondo perduto per gli interventi detraibili al 90%

Dal 2 al 31 ottobre sarà possibile presentare le domande per l’ottenimento del contributo a fondo perduto determinato sulle spese sostenute, dal 1° gennaio scorso e fino a fine ottobre 2023, sugli interventi edilizi eseguiti sugli immobili adibiti a prima casa e parti comuni dei condomini. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto istruzioni e modello e fissato il termine di presentazione delle istanze da presentare esclusivamente in via telematica.

Il comma 3 dell’art. 9 del dl 176/2022 ha previsto l’erogazione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8.bis.1 del DL 34/2020 e che sostengono spese per interventi agevolati con il bonus 90%, di cui ai periodi primo e terzo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020. Il contributo, come indicato anche dal provvedimento che ha fissato modalità, modello e termini di presentazione dell’istanza, viene erogato dall’Agenzia delle Entrate sulla base di criteri e di modalità definite dal DM 31/07/2023 e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Come indicato dal citato decreto, quindi, il contributo è a fondo perduto ed è riconosciuto ai soggetti meno abbienti, in relazione alle spese per gli interventi agevolati con bonus al 90%, di cui al primo e terzo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020. Il contributo spetta per le spese sostenute da persone fisiche per gli interventi agevolati con bonus al 90% effettuati su edifici interamente posseduti composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari poste all’interno dei predetti edifici o condomini ovvero su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari indipendenti e autonome collocate in edifici plurifamiliari.

L’agevolazione è erogata alla persona fisica che sostiene le spese per gli interventi indicati, ma che presenta un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, determinato ai sensi dell’art. 119 DL 34/2020 e che risulta titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento o, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio e abbia adibito la predetta unità immobiliare ad abitazione principale (circ. 13/E/2023). Beneficiari dell’agevolazione sono anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

La base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile pari a 96 mila euro e, di conseguenza, l’ammontare del contributo richiesto è pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.

La misura del contributo riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate nel rispetto dei fondi stanziati (20 milioni di euro) e, quindi, saranno ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti; la percentuale di ripartizione spettante sarà comunicata, con successivo provvedimento, entro il 30.11.2023.

L’istanza, completa dei dati del richiedente potrà essere presentata nell’intervallo fissato tra il 02.10 al 31.10.2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del “Cassetto fiscale”, con il modello allegato al provvedimento ma esclusivamente in via telematica, mediante una specifica procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate; alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che comunicherà la presa in carico dell’istanza, cui seguirà la comunicazione dell’esito della richiesta.

Infine, le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, per disconoscimento in tutto o in parte, con aggravio di sanzioni e interessi, dovranno essere versate secondo l’art. 17 del dlgs 241/1997, con esclusione della compensazione ma il soggetto che ha percepito indebitamente il contributo potrà procedere anche con la restituzione spontanea, versando interessi e sanzioni ridotte, ai sensi dell’art. 13 del dlgs 472/1997; la restituzione, in entrambi i casi, dovrà avvenire con il modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo ancora da istituire.

Giuliano Vendrame
30/09/2023

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