Edilizia, basta furbetti da novembre
Edilizia, basta furbetti da novembre
Da novembre tutti i lavori edili, pubblici e privati, dovranno garantire un’incidenza della manodopera impiegata non inferiore a indici prefissati dalle parti sociali (accordo 10 settembre 2020). Chi non dovesse essere congruo, per difetto ed oltre la soglia del 5%, dovrà versare la differenza alla cassa edile. Questo è quanto stabilito dal DM firmato in questi giorni dal ministro del lavoro, Andrea Orlando, che disciplina il “sistema di verifica della congruità” in edilizia. Il nuovo strumento, che va in tandem con il Durc, mira a far emergere il lavoro irregolare e a contrastare i fenomeni di dumping contrattuale.
La congruità del lavoro nell’edilizia. Il decreto dà il via al «sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili», previsto dall’accordo 10 settembre 2020 delle organizzazioni più rappresentative del settore edile. Il sistema si applica ai lavori pubblici e privati d’imprese in appalto o subappalto e di lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione.
Il decreto precisa che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese le affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività dell’impresa affidataria dei lavori, alle quali si applica la contrattazione collettiva edile. In relazione ai lavori privati, il decreto si applica alle opere di valore complessivamente non inferiore a 70mila euro.
L’attestazione. Viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla cassa edile dietro istanza dell’impresa affidataria o del soggetto delegato o del committente. Per i lavori pubblici, la congruità è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo SAL (stato di avanzamento dei lavori), prima del saldo finale. Per i lavori privati, la congruità va dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, con riferimento all’opera complessiva.
Tolleranza del 5%. Quando non è possibile attestare la congruità, la cassa edile indica analiticamente all’impresa le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare entro il termine di 15 giorni attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro che occorre per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine consente il rilascio dell’attestazione; il decorso inutile del termine e l’esito negativo della verifica sono comunicati ai richiedenti con indicazione degli importi a debito e delle cause d’irregolarità. Di conseguenza la cassa edile iscrive l’impresa alla “Banca nazionale imprese irregolari”.
Se lo scostamento di congruità non supera il 5% dell’indice della manodopera, la cassa edile rilascia ugualmente l’attestazione, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi lo scostamento. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio all’impresa affidataria del Durc online.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste