Evasione contributiva, paga anche il commercialista
Evasione contributiva, paga anche il commercialista
La Corte di Cassazione – confermando la precedente sentenza della Corte d’Appello – ha respinto il ricorso del professionista esprimendosi, con l’ordinanza n. 29846 datata 20 novembre 2018, e sancendo che il commercialista è responsabile dei danni provocati al fallimento per essersi accordato con la società cliente a non pagare i contributi INPS ai lavoratori.
Nel verdetto viene chiarito che il commercialista ha come dovere professionale, l’obbligo di non accettare l’illecita richiesta del cliente di conteggiare i contributi previdenziali diversamente da quanto previsto per legge e quindi avrebbe dovuto “decisamente rifiutare, proprio in adempimento al suo dovere di diligenza professionale che gli impone il rispetto della normativa cogente di settore rientrante nella sua specifica competenza. Accettando di non indicare i contributi di legge il professionista ha posto in essere un atto di inadempimento all’incarico conferitogli, assumendone ogni collegata responsabilità risarcitoria”.
È stata quindi oggetto di valutazione la condotta del professionista, sotto il profilo della responsabilità contrattuale in relazione agli obblighi cui egli è tenuto, secondo le regole della professione (il parametro della diligenza fissato dal secondo comma dell’art. 1176 CC).
Infatti, le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
A questo punto, essendo definitiva la sentenza, il commercialista dovrà pagare la metà dei danni.
Per saperne di più, contattaci attraverso l’apposito MODULO o chiamandoci allo 040 347 8315.
Tags: commercialista, evasione contributiva, evasione fiscale