Evasione fiscale e ISA
Gli ISA come strumento di contrasto all’evasione fiscale. Ma ne siamo certi?
Come spesso accade ci scontriamo con la triste e cruda realtà: la teoria è diversa dalla pratica (di ogni giorno). Molti professionisti si sono accorti (anche se è da un po’ che lo sto dicendo e chi segue i miei articoli se ne ricorderà) che gli ISA, come strumento di contrasto all’evasione fiscale, non sono così affidabili come dovrebbero essere. Alcune piccole “anomalie” di risultato – positive e negative, dipende da come le si guarda – le si possono riscontrare, ad esempio tra gli odontoiatri, tra gli edili e tra i professionisti.
Gli odontoiatri hanno sistematicamente dei voti bassi, tra l’1 ed il 2. Questo significa che per loro l’accertamento è garantito. Le immobiliari di gestione e compravendita invece ricevono un voto che quasi sempre si aggira tra il 9 ed il 10. Alcuni professionisti, o studi di professionisti, ricevono votazioni incomprensibili, in considerazione di un fatturato decisamente importante, anche oltre al centinaio di migliaia di euro, ma non riescono ad andare oltre ad un misero 5.
Gli algoritmi con cui vengono attribuite le “pagelle” dovrebbero essere noti ai contribuenti (c’era una volta lo statuto del contribuente, statuto su cui tornerò tra poche righe). Temo che, nel caso degli odontoiatri, questo algoritmo non abbia tenuto conto che negli ultimi anni i ricavi medi di questa categoria hanno subito una forte flessione a causa della concorrenza che arriva soprattutto dai paesi dell’Est.
Il fatto curioso è che sino all’anno scorso, con gli Studi di Settore, il contribuente che nel corso dell’anno si fosse “dimenticato” di emettere qualche scontrino o qualche fattura, si sarebbe potuto adeguare in sede di dichiarazione, pagando imposte e sanzioni relative ai redditi non dichiarati e rilevati dagli studi di settore.
Al contrario, con gli Isa ci si può adeguare senza pagare sanzioni, basta versare le maggiori imposte relative agli imponibili non dichiarati.
Insomma, chi volesse fare il furbo in termini di evasione fiscale, ha la sua convenienza. Basta dichiarare una parte del proprio fatturato e poi adeguarsi, in fase di redazione degli ISA, di quel tanto che gli è sufficiente per ottenere un voto che lo preservi da eventuali accertamenti.
Ma anche sul fronte degli accertamenti forse si potrebbe verificare un ulteriore problema. Le cosiddette liste selettive (i “cattivi”, quelli con i voti dal 5 in giù) sono elaborate centralmente. Però la gestione è effettuata localmente, a livello provinciale.
Potrebbe verificarsi che una provincia risulti inaffidabile l’80% delle dichiarazioni, mentre in un’altra solo il 20%. Però la capacità di accertamento ha dei limiti oggettivi, nel primo caso potrebbero essere accertati solo il 20% dei contribuenti dichiarati inaffidabili, nel secondo caso l’80%.
Passiamo a esaminare velocemente l’aspetto normativo, giuridico. Anche qui ci sono comportamenti “anomali” dell’Amministrazione. Il decreto attutivo del ministero dell’economia è datato 9 agosto. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 17 agosto (l’ultima circolare in merito dell’Agenzia delle entrate è qualche giorno fa) in contrasto con l’articolo 3 dello statuto del contribuente che, al secondo comma, afferma: «Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti». La sostanza è che un decreto ministeriale contraddice una norma di legge.
Allora lo si deve impugnare? Tutto inutile perché, ammesso che lo si riesca ad impugnare e farne rilevare l’illegittimità (quando, tra qualche anno?), le liste selettive dei contribuenti saranno già state elaborate ed utilizzate per fare cassa sia dall’Agenzia delle Entrate, sia dalla Guardia di Finanza.
Concludo con la consapevolezza che ha l’Agenzia delle Entrate di tutte le incongruenze emerse, e che probabilmente emergeranno ancora, dall’applicazione degli Isa. Infatti, nella loro circolare, viene suggerito ai contribuenti di segnalare nelle note aggiuntive eventuali anomalie e criticità. La mia domanda è: a cosa serve inserire delle note che non possono essere lette da un algoritmo di calcolo che andrà ad attribuire il punteggio? Di queste note nessuno ne potrà tenere conto.
Si tratta forse di una disperata risposta dell’Agenzia delle Entrate – che non è in grado di dare una risposta credibile e soddisfacente – che riconosce una reale inadeguatezza degli Isa.
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