Garanzia sul credito (parte 2)
Garanzia sul credito (parte 2)
Ma la garanzia lo Stato la presta per quanto tempo? E per quale importo? Leggendo il susseguirsi di decreti leggi che nel giro di una ventina di giorni sono stati emessi, sembra evidente che ci sia un po’ di confusione, forse anche un po’ di impreparazione condita da un po’ di improvvisazione. Viene emesso un decreto e subito viene modificato le norme in esso scritte, non appena entrano in vigore. Ci sono emendamenti al decreto Cura Italia, voluti dal governo e approvati in Senato, che lo stesso governo sconfessa subito dopo, non recependoli nel maxiemendamento su cui l’esecutivo ha posto la fiducia. Arriviamo perfino alle modifiche di norme nel frattempo sono state abrogate per decreto.
Questo è quello che è accaduto. La legge di partenza è la 662/1996, nello specifico l’articolo 2 al comma 100:
- Il Decreto Cura Italia (n° 18/2020, art. 49 – in vigore dal 17 marzo scorso), ha stabilito che “per la durata di nove mesi, a partire dall’entrata in vigore del decreto”, la garanzia “è concessa a titolo gratuito”; “l’importo massimo per singola impresa è elevato a cinque mln di euro”. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale di copertura assicurata dal fondo su ciascun finanziamento richiesto sarà pari all’80% e comunque per un importo massimo garantito di 1,5 mln di euro per singola impresa. Discorso a parte per la riassicurazione del credito, ma non vi annoio, La sintesi è che l’importo massimo garantibile per impresa è di 5 mln di euro, ma sul singolo finanziamento il tetto massimo garantibile è di 1,5 mln di euro ed è riassicurabile per 1,5 mln di euro.
- Emendamento n° 19.1000 – proposto dal Governo – al Decreto Cura Italia (siamo in Commissione Bilancio, nella notte tra il 7 e l’8 aprile). L’esecutivo corregge il trio mentre converte il DL 18/2020 inserendo l’art. 49 bis che ha dato più tempo al fondo pmi per il rilascio della garanzia gratuita sul credito (da nove a 12 mesi), ma ha fissato un tetto massimo (che non c’è nell’art. 49) per la sua concessione, valevole solo per le pmi che operano nelle ex zone rosse di Lombardia e Veneto: 2,5 mln di euro al massimo per singola impresa, «con priorità sugli altri interventi» del paese, anche per le aziende che operano nell’agroalimentare; sempre nello stesso emendamento il governo ha scritto che questo limite di 2,5 mln di euro potrà essere esteso a tutto il territorio nazionale e, in caso di necessità, per singola filiera. (Traduco: intanto penalizziamo le imprese della zona rossa, fissando un tetto alle garanzie gratuite; limite che poi potremo anche estendere all’interno territorio nazionale.
- Il Decreto Liquidità (n° 23/2020, in vigore dal 9 aprile 2020, art. 13), dopo pochi giorni dal varo del Decreto Cura Italia, ha riformato nuovamente il fondo di garanzia pmi. Dispone che la garanzia sul credito “fino al 31 dicembre 2020” è sempre “a titolo gratuito”; come già nel decreto Cura Italia, “l’importo massimo garantito per singola impresa” può arrivare fino a cinque mln di euro, però questa volta “sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499”; La sintesi è che questo decreto non fissa più la deroga sulla gratuità della garanzia in nove o 12 mesi, ma la concede fino a fine anno. E fa di più: la garanzia gratuita potrà coprire anche il credito concesso alle imprese più grandi, ed altro ancora su cui non mi dilungo.
Attenzione ai prossimi passaggi.
- Il Decreto Liquidità (art 13 comma 12) abroga l’art 49 del Decreto Cura Italia. Mi spiego meglio, il Decreto Liquidità, entrato in vigore l’8 aprile, ha cancellato totalmente la riforma del fondo di garanzia pmi che il Decreto Cura Italia aveva fatto entrare in vigore il 17 marzo 2020.
- Ma le assurdità non sono finite qui, il “bello” (?) deve ancora venire. Pochi giorni fa, il Senato ha votato la fiducia al maxiemendamento del governo per la conversione in legge del Cura Italia.
- Se si legge il testo si può notare come il Governo sia tornato sull’impianto del fondo di garanzia pmi. Come? Non riportando nel testo l’articolo 49 bis che pure aveva fatto approvare in commissione bilancio. Sintesi: tra il 7 e l’8 il Governo ha presentato e fatto approvare in Senato un emendamento che il 9 non si trova nel maxiemendamento.
- Ancora non è tutto. Nel testo finale del DL, che andrà al voto della camera, rinasce l’articolo 49 del Cura Italia per come era stato approvato nella prima versione. Peccato però che Decreto Liquidità, subentrato successivamente e attualmente in vigore lo ha abrogato, elevando anche la portata delle garanzie concedibili dallo stato sul credito bancario dall’80 al 100% del finanziamento, a seconda dei casi.
Mi chiedo: cos’altro potrà ancora accadere?
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Tags: coronavirus, decreto cura italia, decreto liquidità, garanzia sul credito