ISA, Indici Sintetici di Affidabilità
ISA: un ottimo esempio di semplificazione (ridateci gli Studi di Settore).
Fortunatamente non ci sono più gli Studi di Settore. Strumento quest’ultimo attraverso il quale le autorità fiscali determinano il volume di ricavi per determinati tipi di attività e professioni; tutto ciò prevedendo/ipotizzando delle previsioni dei ricavi o compensi di attività o aziende classificate in diversi gruppi sulla base di caratteristiche strutturali comuni. Gli studi di settore vennero introdotti con l’obiettivo di ridurre l’evasione fiscale identificando facilmente delle dichiarazioni fuori norma.
Adesso ci sono gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), un ennesimo strumento di compliance elaborato dall’Agenzia delle Entrate per consolidare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. Con gli ISA si farà emergere una nuova base imponibile, premiare i contribuenti “affidabili” e accrescere la cooperazione tra contribuenti e Fisco. Ai contribuenti verrà assegnato un punteggio da 1 a 10, come una pagella. Questa, almeno a parole, era l’intenzione…
Come si procede? Per far capire la semplicità di questo strumento provo a descrivere in sintesi i passaggi.
La prima operazione da fare è l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per gli Isa 2019 che devono essere estratti dall’archivio dell’anagrafe tributaria (dal cassetto fiscale o con apposita delega); ciò quando l’agenzia li metterà a disposizione perché ad oggi ancora non c’è nulla. Questi dati si riferiscono ad un periodo temporale di 7 anni ed il professionista dovrebbe controllarne l’esattezza ed eventualmente correggere le discrepanze (!). Sì, perché in caso di un dato difforme rispetto a quello noto al Fisco, scatta la segnalazione di anomalia (e nient’altro?) e quindi si abbassa il voto finale (da 1 a 5).
Ad esempio, uno degli indicatori che potrebbe far scattare la segnalazione di anomalia è dato dalla “Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello Certificazione Unica e i dati Inps”. Se i dati non dovessero corrispondere, si aprono due possibilità: il contribuente potrà adeguare l’indicazione ai dati risultanti dalle CU e all’Inps; viceversa, se i dati in possesso del contribuente fossero corretti, ma divergenti rispetto a quelli indicati nelle banche dati esterne, il contribuente potrà confermare tramite una “forzatura” le indicazioni a lui risultanti. In questa ipotesi, però, l’agenzia delle Entrate potrebbe effettuare delle verifiche.
Il contribuente, al fine di raggiungere un maggior grado di affidabilità e ottenere i benefici previsti dal regime premiale, può indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. Questi componenti incideranno sulle imposte dovute (dirette, Iva, e Irap). Mentre negli studi di settore l’adeguamento serviva a raggiungere la congruità, nel caso degli Isa questo è modulare. Il contribuente può scegliere liberamente l’integrazione a seconda del miglioramento del punteggio che intende ottenere.
Cosa dovrà fare l’intermediario?
– chiedere delega al Cassetto Fiscale (se non vi abbia già provveduto);
– ricevere apposita delega (per dati ISA) dai propri assistiti;
– inviare un file all’Agenzia Entrate con la lista dei contribuenti assistiti fornendo elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2018; in assenza di quest’ultima, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018;
– conservare le deleghe cartacee per 10 anni;
– annotare giornalmente le deleghe acquisite in un apposito registro cronologico.
Solo al termine di questo iter si potranno reperire le nuove informazioni che confluiranno nel modello ISA: non semplicemente dati contabili ed extracontabili (a cui ci hanno abituato i buoni vecchi studi di settore), ma redditi degli ultimi 7 anni, dati INPS, coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto, ecc.
Tutto questo accade in un periodo in cui gli intermediari sono già in affanno per tutte le scadenze ulteriori, in cui è presente l’effetto dello stordimento della fatturazione elettronica, l’avvento dell’esterometro, i nuovi corrispettivi telematici con due distinte fasi temporali (01/07/2019 e 01/01/2020). A ciò si deve quindi aggiungere che bisogna prendere confidenza con il funzionamento degli ISA che si inseriscono in questo quadro in cui si devono digerire anche i cambiamenti, più o meno immediati, apportati dal codice della crisi..
Considerazioni
Il software non è ad oggi ancora disponibile. I dati non si possono ancora estrarre. Gli adempimenti a carico dell’intermediario sono ridondanti ed i tempi sono stringenti.
Inevitabilmente sembra quindi delinearsi una proroga del pagamento delle imposte. Inevitabile perché il dettato contenuto all’art. 3, c. 2 dello Statuto del contribuente deve essere rispettato “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Per saperne di più, contattaci attraverso l’apposito MODULO o chiamandoci allo 040 347 8315.
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