La Cassazione allarga la rottamazione ter
La Cassazione allarga la rottamazione ter
Vi rientrano anche le controversie che scaturiscono dall’impugnazione della cartella di pagamento spiccata in base ai dati forniti dal contribuente. Si tratta, infatti, di veri e propri atti impositivi e non di riscossione. Questa è la conclusione a cui sono giunte le sezioni unite civili della Corte di cassazione che hanno risolto il contrasto di giurisprudenza e accolto il ricorso di un’azienda che chiedeva il condono (sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021).
In particolare il fisco aveva emesso la cartella di pagamento per sanzioni e interessi dovuti dalla società per il ritardo nel pagamento dei tributi. Lo aveva fatto sulla base dei dati forniti dal contribuente. La srl aveva impugnato l’atto. Durante il giudizio era entrata in vigore la rottamazione ter. Subito era stata chiesta l’applicabilità alla causa in corso. La CTP (Commissione Tributaria Provinciale) e la CTR (Commissione Tributaria Regionale) avevano respinto l’istanza sostenendo che la controversia non poteva essere oggetto di condono in quanto prendeva le mosse da un atto delle riscossione e non da atto impositivo.
Per la Cassazione invece, l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del dpr n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del dl n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del dlgsdecreto legislativo n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Ciò anche perché la cartella di pagamento spiccata sulla base dei dati forniti dal contribuente ha natura di vero e proprio atto impositivo in quanto non è preceduta da alcun avviso di accertamento. Inoltre, il principio affermato che dà continuità all’orientamento prevalente, è coerente con il principio di emendabilità, da parte del contribuente, in sede contenziosa, della dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza. Peraltro, scrivono ancora i giudici, negare la condonabilità delle liti che trovano occasione nell’impugnazione per ragioni di merito di una cartella formata ai sensi dell’art. 36 bis del dpr n. 600/1973, si porrebbe in modo antitetico alle finalità della norma sopra evidenziate, ponendo in condizione deteriore quei contribuenti che abbiano reso comunque possibile l’individuazione della pretesa tributaria nell’ambito di un controllo di natura cartolare.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: cassazione, rottamazione ter