Misure Sostegno Lavoro
MISURE SOSTEGNO LAVORO e TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE
Informativa sugli ammortizzatori sociali (D.L. 18/2020) a favore dei dipendenti per effetto dell’emergenza COVID-19
I trattamenti sono di 3 tipi e si suddividono in base al numero dei dipendenti in forza
Sintesi:
- Assegno ordinario: datori di lavoro da 5 a 50 dipendenti – sospensione/riduzione oraria);
- CIG in Deroga: imprese da 1 a 5 dipendenti – sospensione/riduzione oraria;
- Assegno di solidarietà: imprese da 5 a 15 dipendenti – riduzione oraria.
Nel dettaglio:
Aziende con più di 5 dipendenti:
Per le aziende che negli ultimi 6 mesi hanno occupato mediamente più di 5 dipendenti e che quindi versano il contributo INPS aggiuntivo al FIS, l’art. 19 del D.L. 18/2020 stabilisce quanto segue:
- Tali aziende possono accedere alla richiesta dell’assegno ordinario che potrà coprire, per un massimo di 9 settimane, il periodo di sospensione del rapporto di lavoro che dovrà necessariamente intercorrere tra il 23/02/2020 ed il mese di agosto 2020;
- La domanda dell’assegno ordinario andrà fatta direttamente all’INPS previa emanazione della relativa circolare dell’Istituto che determinerà le modalità operative di richiesta dell’ammortizzatore sociale;
- L’azienda potrà richiedere il pagamento indiretto o diretto della prestazione.
- Il pagamento indiretto significa che l’azienda anticiperà l’importo dell’assegno ordinario al dipendente per poi scomputarlo in F24 alla prima occasione utile.
- Il pagamento diretto, invece, significa che l’INPS corrisponderà direttamente al dipendente l’importo dell’assegno. In questo caso, onde consentire tale pagamento, l’azienda dovrà mensilmente denunciare all’INPS le ore di assegno da pagare ad ogni singolo dipendente (visto il numero significativo di richieste che l’INPS dovrà lavorare, tale opzione potrebbe comportare il pagamento della prestazione direttamente al dipendente con un ritardo anche di alcuni mesi).
- Prima della presentazione della domanda all’INPS, da quanto si legge dal decreto, le aziende dovranno inviare anche in via telematica via pec un’informativa alle OO.SS. nella quale andrà comunicata la volontà dell’azienda di procedere alla richiesta di concessione dell’ammortizzatore sociale. Entro 3 giorni da detta comunicazione le OO.SS. possono richiedere l’eventuale consultazione ed esame congiunto che può avvenire anche in questo caso per via telematica. Non è previsto, al momento, alcun obbligo di sottoscrivere uno specifico accordo sindacale. L’INPS, al riguardo, tra gli allegati della domanda sopra menzionata, potrebbe richiedere di inserire i documenti che attestano l’invio delle pec.
Aziende fino a 5 dipendenti:
Per le aziende che negli ultimi 6 mesi hanno occupato mediamente meno di 6 dipendenti e che quindi non versano il contributo aggiuntivo al FIS, l’art. 22 del D.L. 18/2020 stabilisce quanto segue:
- Tali aziende possono accedere alla richiesta della cassa integrazione guadagni in deroga che potrà coprire, per un massimo di 9 settimane, il periodo di sospensione del rapporto di lavoro che dovrà necessariamente intercorrere tra il 23/02/2020 ed il mese di agosto 2020;
- La domanda della cassa integrazione guadagni in deroga andrà fatta direttamente alla Regione di appartenenza dell’azienda previa implementazione dei sistemi informatici che dovrà essere resa operativa da ciascuna Regione. Successivamente la Regione comunicherà all’INPS l’autorizzazione al trattamento per le risorse indicate dal datore nella richiesta alla Regione stessa;
- L’azienda potrà richiedere solo il pagamento diretto della prestazione. Questo significa che l’INPS corrisponderà direttamente al dipendente l’importo della cassa in deroga. In questo caso, onde consentire tale pagamento, l’azienda dovrà mensilmente denunciare all’INPS le ore di cassa in deroga da pagare ad ogni singolo dipendente con i relativi estremi bancari;
- In questo caso le aziende non dovranno effettuare nessuna comunicazione preventiva alle OO.SS.
In entrambi i casi, è giusto informarvi del fatto che, per effetto dell’accordo raggiunto tra Governo ed OO.SS. il 14/03/2020, al contrario di quanto avveniva in precedenza, ogni datore di lavoro dovrebbe favorire prima la fruizione dell’ammortizzatore sociale e poi, se questo non è sufficiente, a coprire l’ulteriore periodo di assenza con il godimento delle ferie. Questo per evitare che, se le assenze si dovessero protrarre per più tempo, i dipendenti si troverebbero nella condizione di non avere più ferie da godere nei periodi successivi alla fine dell’emergenza.
Il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite massimo (circ. INPS N. 20/2020).
Retribuzione inferiore o uguale a: € 2.159,48 èMassimale lordo pari a: € 998,18
Retribuzione maggiore a: € 2.159,48 èMassimale lordo pari a: € 1.199,72.
- CIGO e assegno ordinario (art. 19)
- CIGO per aziende in cigs (art. 20)
- CIGO per aziende con trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
- CIG in deroga (art. 22)
- Sospensione dei pagamenti e proroga dei termini (art. 57 e ss)
Informativa sulle misure a sostegno del lavoro per effetto dell’emergenza COVID-19
- Congedo e astensione dal lavoro per chiusura dei servizi educativi:
- Congedo indennizzato, destinato ai lavoratori dipendenti, consiste nel congedo di 15 giorni complessivi in presenza di figli di età sino ai 12 anni (senza limiti di età in caso di figli disabili). Viene corrisposto una indennità pari al 50% della retribuzione. Attenzione, nel nucleo famigliare, l’altro genitore non dev’essere beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro non lavoratore.
- Altri congedi riservati agli iscritti alla gestione separata o ai lavoratori autonomi iscritti all’inps.
- Estensione permessi ex Legge 104/1992
I permessi vengono incrementati da giorni 3 a giorni 12, art. 33 Legge 104/1992, per i mesi di marzo e aprile 2020, tale periodo avrà la copertura figurativa.
- Congedi speciali:
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- Congedo di paternità speciale (art. 23)
- Permessi 104 retribuiti (art. 24)
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