Pec, entro il primo ottobre la comunicazione al Registro delle imprese
Pec, entro il primo ottobre la comunicazione al Registro delle imprese
L’art. 37 del c.d. Decreto “Semplificazioni” ha introdotto il concetto di domicilio digitale, in parole semplici la PEC (Posta Elettronica Certificata). Inzialmente la mancata comunicazione prevedeva solo una sospensione temporanea per l’invio di pratiche telematiche al Registro imprese, ora invece può comportare una multa compresa tra i 206 e i 2.064 euro per le società, tra i 30 e i 1.548 euro per le imprese individuali.
L’obbligo di possedere una PEC vale anche per professionisti ed autonomi, la cui scadenza è indicata qui di seguito. La PEC deve essere comunicata telematicamentre alla CCIAA (Camera di Commercio) o al proprio Ordine/Collegio o all’INIPEC. Chi ha lasciato scadere senza rinnovare o chi ancora non avesse una PEC ha tempo sino al 01.10.2020.
- Le società che già hanno la Pec ma che nel frattempo hanno lasciato scadere (e cancellata dal fornitore del servizio perchè non rinnovata) saranno oggetto di sanzione pecuniaria da un minimo di 206 € ad un massimo di € 2.064.
- Le imprese individuali (anche artigiane) dopo formale diffida ad adempiere entro 30 giorni saranno anch’esse oggetto di sanzione pecuniaria da un minimo di € 30 ad un massimo di € 1.548.
A queste due categorie sarà assegnata d’ufficio una PEC in grado solo di ricevere ma non di inviare.
- I professionisti iscritti ad albi o elenchi istituiti per legge devono invece provvedere a comunicare la propria PEC al rispettivo ordine o collegio professionale. In caso di inadempienza è prevista la diffida e, in caso di recidiva, anche la sospensione dall’albo sino all’adempimento.
Per le tre categorie sopra elencate, la data di obbligo è il 01.10.2020.
- I professionisti NON iscritti ad albi o elenchi istituiti per legge – cioè quelli non ordinistici – hanno l’obbligo di avere una PEC e di farla pubblicare nell’Indice Nazionale (dei domicili digitali) a partire dal 2021.
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Tags: PEC