Proroga versamenti rottamazione-quater
Proroga versamenti rottamazione-quater
In sede di conversione, a favore dei soggetti che entro il 30.6.2023 hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate – riscossione la domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” ex art. 1, commi 231 e seguenti, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) al fine di estinguere i debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022, è stato stabilito che “i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023”.
Di fatto, con il nuovo art. 4-bis, è riconosciuta la proroga al 18.12.2023 del termine per il versamento della prima e seconda rata di quanto dovuto, in scadenza rispettivamente il 31.10 e il 30.11.2023.
IMPORTANTE:
Resta confermato il termine del 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024, per il pagamento delle restanti (16) rate di pari importo.
Si rammenta che il termine di versamento (unica soluzione / prima rata), originariamente fissato al 31.7.2023, era stato prorogato al 31.10.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus”.
SINTESI:
Versamento unica soluzione / prima rata (10%) entro 31.7.2023 Termine originario Proroga DL n. 51/2023. Versamento seconda rata (10%) entro 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2024 (restanti rate, di pari importo).
Versamento rate successive (di pari importo) Proroga DL n. 145/2023 entro 31.10.2023 > entro 18.12.2023; entro 30.11.2023 > entro 18.12.2023.
Termine originario | Proroga DL 51/2023 | Proroga DL 145/2023 | |
Versamento unica soluzione/prima rata (pari al 10% del debito complessivo) | entro il 31.07.2023 | entro il 31.10.2023 | entro il 18.12.2023 |
Versamento seconda rata (pari al 10% del debito complessivo) | entro il 30.11.2023 | entro il 18.12.2023 | |
Versamento rate successive (di pari importo) | entro il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2024 (restanti rate di pari importo) |
Per espressa previsione del comma 244 del citato art. 1, è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento.
Giuliano Vendrame
13/12/2023
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Tags: agenzia delle entrate riscossione, proroga adempimenti fiscali, rottamazione quater