Regime forfettario STOP
Regime forfettario STOP con effetto immediato al superamento dei 100 mila euro
Forfettario e nuove soglie di accesso e permanenza: superati i 100 mila euro di incassi il regime agevolato cessa immediatamente nello stesso istante si attivano tutti gli obblighi Iva compresa la possibilità di detrazione dell’imposta. Inoltre, a partire dall’incasso che comporta lo sforamento della citata soglia, i contribuenti forfettari vengono attratti nel regime ordinario con obbligo di fatturare (elettronicamente) integrando con l’iva l’operazione che ha prodotto il superamento, tutte le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ma non fatturate ed ovviamente quelle successivamente eseguite. Sulla medesima operazione over 100mila inoltre scatta anche l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto.
Ecco cosa dice la circolare 32/E dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto le ultime modifiche sul regime forfettario apportate con la legge di bilancio 2023 a proposito delle nuove soglie di permanenza con il nuovo limite di 100 mila euro che sancisce l’immediata cessazione del regime. Va ricordato che l’articolo 1, comma 54, lettera b), della legge di bilancio 2023 dispone la fuoriuscita dal regime forfetario “dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.
I riflessi sulle imposte dirette. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Dunque, come chiarito nella circolare, il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell’Iva inizialmente non detratta (in costanza di regime forfetario) e ora rettificabile, per effetto del superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, nella dichiarazione Iva relativa all’anno del superamento, in applicazione dell’articolo 19-bis2, comma 3, del decreto Iva. Inoltre, scattano una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d’imposta in corso al momento del superamento come l’istituzione dei registri e le scritture contabili, l’annotazione delle operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite (a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta) entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
I compensi percepiti dal professionista ex forfetario, una volta divenuto ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del dpr n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta e, sui compensi erogati per prestazioni professionali ricevute, il medesimo professionista è tenuto a sua volta a operare le ritenute di cui al già menzionato articolo 25.
L’obbligo di applicazione dell’Iva scatta sull’intera operazione incassata che genera lo sforamento dei 100 mila euro indipendentemente dal fatto che possa essere parzialmente sotto tale soglia. A partire dall’incasso che ha portato allo sforamento il contribuente deve assoggettare a imposta sia il corrispettivo, integrando con l’Iva il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, decreto Iva sia tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso sia tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.
Nella dichiarazione Iva relativa all’anno nel quale è stata superata la soglia dei 100mila bisognerà evidenziare, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.
Il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario inoltre comporta la possibilità di rettifica dell’imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che comporta il superamento del predetto limite. La rettifica dell’imposta non detratta va operata tenendo conto della natura dei beni acquistati (capitale circolante ovvero cespiti ammortizzabili) e, ove necessario, del periodo compreso fra la data dell’acquisto e la data di fuoriuscita dal regime forfetario. In questo ultimo caso, il calcolo della rettifica della detrazione va effettuato considerando il numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal regime forfetario.
Giuliano Vendrame
12/12/2023
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Tags: regime forfettario