Partono le regolarizzazioni con sanzioni ridotte per scontrini e ricevute
Partono le regolarizzazioni con sanzioni ridotte per scontrini e ricevute
Come è facilmente intuibile, si tratta di un controllo incrociato tra i dati dei conti correnti (gli incassi con il pos) ed i corrispettivi e le fatture. L’adeguamento ha delle implicazioni a livello di tempo impiegato per i controlli e per la predisposizione di nuove dichiarazioni (integrative), il tutto volto a verificare e sistemare.
Inoltre se il contribuente decidesse di confermare quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, essendo corrispettivi del 2022, si dovrà anche rifare la dichiarazione dei redditi del 2022.
Per questo è importante che il contribuente verifichi sempre la corrispondenza tra incassi e documentazione fiscale comprovante gli incassi. Non ci si può più “dimenticare” di emettere scontrino e/o fattura.
Diventa operativa la norma del decreto energia che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva. Si parte quindi con la regolarizzazione con le sanzioni ridotte, degli scontrini e delle ricevute non emesse.
Con la pubblicazione del “Decreto energia” nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 29 settembre, ricorda in una nota l’Agenzia delle entrate, “diventa operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva”.
In particolare, in base a quanto disposto dal Dl 131/2023 (art. 4), i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale.
Il Dl 131, in vigore dal 30 settembre, ha introdotto la possibilità di regolarizzare una o più mancate certificazioni di corrispettivi (articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs n. 471/1997) tramite l’istituto del ravvedimento operoso, quindi con sanzioni ridotte, anche nel caso in cui queste violazioni siano già state constatate dall’Amministrazione finanziaria. È il caso, per esempio, del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi (emettendo i relativi “scontrini”).
Destinatari delle comunicazioni saranno tutti i contribuenti per i quali l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili risulti superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate fiscalmente nello stesso periodo. Gli elementi e le informazioni comunicati daranno di conseguenza al contribuente la possibilità di rimediare ad eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Rientrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023, mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento. Inoltre, le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.
Giuliano Vendrame
09/10/2023
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Tags: agenzia delle entrate, corrispettivi, decreto energia, POS, sanzioni fiscali