
Saldo e stralcio Agenzia Riscossioni slitta di un mese
Saldo e stralcio Agenzia Riscossioni slitta di un mese
Slittano i termini degli effetti del saldo e stralcio: l’annullamento dei debiti sotto i 1000 euro avverrà con 30 giorni di ritardo passando così al 30 aprile 2023. La conseguenza è che si prolunga fino al prossimo 30 aprile la sospensione dell’attività di riscossione sui mini carichi under 1000 euro e si protrae alla stessa data il lasso temporale entro cui pagamenti effettuati dai contribuenti su carichi poi rientranti nella cancellazione restano acquisiti dal fisco senza possibilità di ottenerne il rimborso.
Queste sono le novità apportate al saldo e stralcio, una delle disposizioni del pacchetto di norme della c.d. tregua fiscale, dal decreto milleproroghe (legge 14/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, SG n° 49 del 27/2/2023), riportate anche sul sito dell’Agenzia delle entrate riscossione nella sezione “focus”.
È bene ricordare che il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali è diposizione disciplinata all’art. 1 commi da 222 a 230 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) che prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo alla data del 1 gennaio 2023 (quella di entrata in vigore della norma), fino a mille euro, ammontare comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Nella previgente formulazione della norma, il meccanismo di annullamento, sebbene innescato al 1 gennaio scorso avrebbe trovato come data di esecuzione con relativa cancellazione dei debiti, il 31 marzo 2023, termine che ora slitta al 30 aprile 2023 con la conversione in legge del DL 198/2022.
Lo slittamento della data porta con se due ovvie conseguenze.
La prima riguarda la sospensione dell’attività di riscossione che ai sensi dell’articolo 1 comma 223 della legge di bilancio 2023 è collegata a quella di annullamento dei carichi. Il citato comma infatti dispone che dalla data di entrata in vigore della legge 197/2022 (il 1 gennaio 2023) fino alla data di annullamento (di cui al comma 222) è sospesa la riscossione dei debiti rientrati nel perimetro della cancellazione. Dunque, differito l’annullamento, viene prorogata anche l’inibizione del riscossore dal poter procedere con l’attività di recupero delle cifre dovute attraverso le procedure esecutive e cautelari.
La seconda conseguenza, potenzialmente meno favorevole per i contribuenti, riguarda eventuali pagamenti effettuati su carichi poi oggetto di cancellazione tra la data di entrata in vigore della legge di bilancio e quella di annullamento dei debiti. Va infatti specificato che in ottemperanza a quanto previsto all’ultimo periodo del citato comma 222, eventuali somme versate ante 31 marzo 2023 (che ora è diventato 30 aprile) su carichi oggetto poi di annullamento restano definitivamente acquisite (e non saranno oggetto di restituzione).
Slittando la cancellazione al 30 aprile si allunga il periodo “di allerta” dei contribuenti debitori che devono tenere sotto controllo oltre che i pagamenti integrali di cartelle potenzialmente rientranti nel perimetro della cancellazione anche i versamenti di rate relative a carichi dilazionati che, alla data del 1 gennaio 2023, erano di importo residuo entro i 1000 euro.
In questo caso la linea da seguire e di maggior tutela per i contribuenti, tenendo sempre presente eventuali rischi di decadenza dai piani, è quello di bloccare ogni tipo di pagamento su cartelle potenzialmente sotto i 1000 euro considerando anche i citati effetti di sospensione della riscossione (di cui al comma 223 dell’articolo in commento) che inibiscono le attività di recupero sempre fino al 30 aprile prossimo.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: agenzia delle entrate riscossione, definizione agevolata, saldo e stralcio