Nessuno scudo penale automatico per chi si ravvede
Nessuno scudo penale automatico per chi si ravvede
È quanto emerge dalla legge 197/2022, detta legge di Bilancio 2023. Nella parte dedicata a disciplinare il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, fruibile sino al 31 marzo 2023. Si possono sanare alcune violazioni inerenti alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, beneficiando di sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo nonché della possibilità del pagamento dilazionato. Però non c’è corrispondenza con l’automatismo della non punibilità penale.
Però dietro al ravvedimento speciale – sicuramente conveniente rispetto al ravvedimento ordinario – si potrebbe nascondere un rischio: quello dell’autodenuncia penale.
Il ravvedimento speciale deve essere incrociato con quanto prevede il decreto legislativo 74/2000, ed anche con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/2022, in base al quale la punibilità per fraudolente e infedeli dichiarazioni è esclusa se i debiti tributari sono stati integralmente estinti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Questa è senza dubbio una condizione più restrittiva rispetto a quella prevista in sede amministrativa. Inoltre, per i reati di omessi versamenti e indebite compensazioni, per la rinuncia alla sanzione penale la norma impone che l’estinzione sia avvenuta comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Questo però non toglie la convenienza del ravvedimento. Tutt’altro, può essere un incentivo ad utilizzarlo in tempi veloci – prima che arrivino delle comunicazioni dell’Agenzia – per poter così beneficiare anche della copertura penale.
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: agenzia delle entrate, legge di bilancio, sscudo penale