Sgravi a metà se il mutuo è cointestato
Sgravi a metà se il mutuo è cointestato
Nel caso di finanziamento cointestato per l’acquisto di immobile ad uso abitativo, l’esenzione dall’imposta sostitutiva è applicabile solo alla parte del finanziamento erogata in favore del soggetto che possiede i requisiti (età inferiore ai 36 anni nell’anno in cui è acceso il finanziamento e Isee non superiore a 40.000 euro). È quanto si legge nella guida pubblicata dall’Abi sul Fondo di garanzia per i mutui agevolati prima casa il cui intervento a favore di under 36, giovani coppie e genitori soli la legge di bilancio 2024 intende prorogare dal 31 dicembre 2023 fino alla fine del prossimo anno.
Inoltre, in risposta all’impennata dei tassi interesse dei mutui dei primi 10 mesi del 2023 che ha reso proibitivo l’accesso ai mutui, per le cosiddette “categorie prioritarie” è previsto un tasso calmierato del finanziamento secondo cui il tasso effettivo globale (Teg) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm) pubblicato trimestralmente dal Mef.
Il Fondo rilascia garanzie statali pari al 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) o per l’acquisto e la ristrutturazione per accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale. Fino al 31 dicembre 2023 (estendibile a tutto l’anno prossimo dalla Manovra 2024), per chi è in possesso di Isee non superiore a 40 mila euro annui e richiede un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, è previsto l’innalzamento della garanzia all’80% della quota capitale.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella
stessa giornata, il Fondo attribuisce priorità, in presenza di Isee non superiore a 40.000 euro annui, ai mutui erogati alle seguenti categorie prioritarie:
- giovane che non abbia compiuto 36 anni di età;
- conduttore di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovane coppia: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento (il requisito è soddisfatto se non si sono compiuti 36 anni di età);
- nucleo mono genitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore.
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso.
Il mutuo ipotecario, di importo non superiore a 250 mila euro, deve essere concesso dalla banca che ha aderito al protocollo di intesa sottoscritto l’8 ottobre 2014 tra Mef e Abi.
Giuliano Vendrame
06/12/2023
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