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Superbonus 110% – truffa con rischio sequestro e confisca casa

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Superbonus 110% – truffa (anche involontaria) con rischio sequestro e confisca casa

Il DL 4/2022, il cosiddetto “Sostegni Ter” e l’art. 316 ter del Codice penale potrebbero mettere nei guai chi ha usufruito del superbonus 110%. Cosa intendo dire? Parliamo di sequestro e confisca.

Guarda che sequestro e confisca sono strumenti utilizzati dall’antimafia, dall’antiterrorismo e dall’antidroga, cioè per scenari di una gravità anche sociale enorme.

Prova dei guai in cui ci si può infilare è la sentenza n° 37138 depositata il 12.09.2023 della Corte di Cassazione, Sezione II Penale.

Questo problema lo possono avere non solo i proprietari degli appartamenti ma anche le imprese che hanno ceduto il credito di imposta. Vediamo insieme cosa è successo, perché è già successo.

Questo è l’articolo 316 Ter (sottolineatura eseguita da me):

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La parte sottolineata parla di omissione. Potrebbe anche essere involontaria, non necessariamente dolosa. Ma questo conta poco perché, una volta commessa l’omissione, il reato è compiuto.

La Cassazione si è espressa con una sentenza da brividi: in caso di truffa relativa al Superbonus, si può procedere al sequestro o alla confisca sia del prodotto – cioè del credito illecitamente creato – che del profitto del reato consistente nella cessione del credito stesso.

Qui di seguito il caso esaminato dal Tribunale di Macerata prima e successivamente dalla Cassazione.

Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 28 febbraio-8 marzo 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di M.M., MA.MA., M.S. e M.A. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati, premettendo quanto segue: il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro perché i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili di aver costituito un sodalizio criminale che, per il tramite di società riconducibili alla famiglia M., operanti nel settore dell’edilizia, nonché di esperti professionisti, certificava, ricorrendo a documentazione falsa, lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto il miglioramento energetico e l’adeguamento antisismico eccedenti il reale valore di quelli effettivamente eseguiti, onde accedere ai benefici statali rientrati nell’agevolazione del superbonus. L’ordinanza impugnata ha evidenziato che all’illecita operazione contestata all’indagato si ricolleghi, sotto un diverso profilo, sia il sequestro del credito di imposta generato illecitamente, quale profitto direttamente derivato dalla condotta di cui all’art. 316-ter c.p. e sottoposto a vincolo reale in via diretta e impeditiva, sia il sequestro preventivo per equivalente del successivo profitto che dalla cessione di tale credito è stato realizzato nel patrimonio dell’indagato e nelle società coinvolte
.

La Cassazione osserva che “con il riconoscimento del credito di imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è già consumato in quanto l’ente erogatore non è più nella possibilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l’accrescimento del proprio patrimonio; quanto al merito della questione, la stessa è stata correttamente inquadrata dal Tribunale (quello di Macerata) nelle pagine da 8 a 10 dell’ordinanza impugnata”.
Giustamente qui si parla di qualcuno che forse ha fatto qualcosa in modo doloso. Però fai attenzione a quanto segue e ricordati l’art. 316-ter cp quando dice “…mediante l’omissione di informazioni dovute…”.

Direi che (senza andare nel non vero e nel falso) l’omissione di informazioni dovute nel mondo dei bonus fiscali già è sufficiente questo – che ha un tenore molto blando – per correre il rischio di commettere involontariamente delle omissioni proprio senza neanche andare ad individuare il rischio proprio legato a chi vuol a chi vuol frodare in qualche modo il fisco. Quindi se per ignoranza (non conoscenza) ometto di applicare adeguatamente la norma fiscale e conseguentemente continuo nella fattispecie di reato e conseguo contributi sovvenzioni finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate dallo Stato da altri enti pubblici o dalla comunità europea commetto un reato penale.

L’art. 316-ter, per effetto del DL 4/2022 “Decreto Sostegni Ter” configura il reato di indebita percezione di erogazioni Pubbliche nella fattispecie dell’utilizzo di crediti di imposta attraverso lo sconto in fattura Quindi tutti coloro che hanno fatto nei condomini sconto in fattura o sia per i super bonus che per gli altri bonus come il bonus facciate devono avere una particolare attenzione a non avere omesso di rappresentare informazioni che abbiano in qualche modo potuto generare crediti di imposte inesistenti o non spettanti e quindi un volume del credito maggiore.

Facciamo un esempio concreto e di facile comprensione per tutti. Le fattispecie possono essere diverse, alcune più palesi e più facilmente individuabili  altre più subdole perché richiedono una conoscenza un pochino più approfondita. Quello che si sente spesso dire è che le delibere assunte nel 2023 andavano a “integrare” la delibera propedeutica al deposito della cilas (la famosa delibera ante 24 novembre 2022) come fossero di fatto delle delibere complementari alla prima e pertanto valeva giuridicamente la prima ora. Non è proprio così.

Allora se io con la delibera ante novembre 22 non avevo accantonato il fondo o lo avevo accantonato per un sisma e oggi non ho più il tempo di fare un sisma. Allora decido di alleggerire il capitolato intervengo in modifica della cilas, faccio una nuova delibera, cambio l’impresa, qual è la delibera sulla base della quale faccio i lavori? Quella del 2022 o quella del 2023 perché se è quella del 22 ho la delibera ante cilas, ma se è quella del 23 io non ho la delibera ante cilas e in questo caso ometto di dire che ho modificato la delibera ante novembre 22 (omissioni di informazioni dovute all’amministrazione finanziaria).

Se è stata assunta la volontà assembleare di contrarre con una/due/tre/quattro delibere successive, non si può dire che la legittimazione a compiere l’opera di riqualificazione edilizia coi bonus fiscali fosse quella di novembre dell’anno scorso. La legittimazione è quella derivante dagli assunti deliberativi del 2023. Se la delibera è del 2023 io non ho diritto al bonus. Quindi basta omettere (ripeto, anche involontariamente, in piena buona fede) di dare questa informazione ed io automaticamente genero il credito di imposta perché allego un file con la delibera di allora e intanto, fino a quando nessuno lo guarda, io genero 2 milioni 3 milioni 5 milioni di credito di imposta (particolare attenzione anche ai finanziamenti, ora ci sono tassi diversi ed il credito che si genera è ovviamente diverso).

Quindi, delibera ante novembre 2022, il condominio affida l’incarico ad un General contractor e a dei tecnici collegati. Dopodiché, nel 2023, preso atto che quel General contractor non aveva i requisiti e non ha iniziato l’intervento, il condominio va nuovamente in assemblea dove viene completamente cambiato il General contractor e vengono cambiate le imprese esecutrici e vengono anche cambiati tutti i tecnici. Allora io devo scegliere un altro tecnico un’altra impresa, che avrà delle caratteristiche qualitative differenti dalla prima ma probabilmente anche un’altra impostazione contrattuale.

Magari cambio anche l’esecuzione di alcuni lavori con altri che non erano presenti nella delibera ante novembre 2022. Magari prima pensavo di fare i serramenti condominiali quelli del vano scale, ma adesso non li faccio più, prima pensavo di fare il tetto in un certo modo, però adesso non lo faccio più. Cioè modifico le caratteristiche (e magari, ripeto, cambio i tecnici). Eccezione al caso di fallimento dell’impresa e sono forzatamente costretto a cambiare l’impresa.

Purtroppo, è anche vero che i condomini non sono mai stati molto coinvolti nei dettagli dei contratti perché se lo fossero stati e – soprattutto – se fossero stati resi edotti dei rischi, probabilmente non avrebbero nemmeno deliberato certi contratti capestro.

Giuliano Vendrame
26/10/2023

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