
Superbonus 110%, la cessione è sempre più complicata
Superbonus 110%, la cessione è sempre più complicata
Non c’è un divieto espresso ma fino al 2024 non sarà possibile procedere con la cessione delle quote residue a soggetti terzi poiché il software attuale, non lo consente.
Con l’opzione per la ripartizione del superbonus relativo alle spese sostenute nel 2022 in dieci quote annuali costanti, in alternativa alle ordinarie quattro rate, la fruizione slitta di un anno (dal 2022 al 2023).
Con il dl 11/2023 è stata eliminata la possibilità di scegliere per la cessione del credito, relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per lo sconto sul corrispettivo.
Però, in sede di conversione in legge del decreto (L. 38/2023), sono state introdotte alcune novità e, in particolare, per le spese che fruiscono del superbonus, sostenute nel 2022, è stata introdotta la facoltà per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi in dieci quote costanti, invece che in quattro, e la possibilità di utilizzare in dieci rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31/03/2023 e non ancora utilizzati, invece che in quattro.
A questo proposito le disposizioni di attuazione sono state emanate dall’AE con il provvedimento n. 132123/2023 e con la risoluzione n. 19/E/2023, e sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi edilizi.
Le disposizioni, innanzitutto, prevedono che la scelta di utilizzare la detrazione in dieci anni sia condizionata al fatto che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta del 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (Redditi 2023 – periodo d’imposta 2022); dalla lettura delle disposizioni richiamate e dall’applicazione pratica risulta estremamente chiaro che il contribuente possa iniziare a beneficiare di questa nuova opzione soltanto a partire dal 2023 e che potrà spalmare la detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Su quest’aspetto però bisogna evidenziare la mancata indicazione di come il contribuente dovrà esprimere la scelta dell’utilizzo della detrazione; probabilmente l’opzione potrà essere esercitata sul modello “Redditi 2024” (periodo d’imposta 2023) ovvero in data non anteriore al 30/09/2024.
Altre criticità (casuali o meno…) sono presenti in altri aspetti che non andrei ora ad approfondire. Vedremo se sarà il caso di farlo successivamente.
Giuliano Vendrame
06/11/2023
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Tags: supebonus