Superbonus 110% e cessione crediti
Superbonus 110% e cessione crediti, chi risponde in caso di recupero?
Solo il fruitore è la risposta secca alla domanda. In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, compresi quelli relativi alla detrazione del 110%, il cessionario, sia esso soggetto terzo o istituto di credito, non deve temere sul recupero anche in presenza di interventi eseguiti sulle parti comuni. Il tecnico abilitato deve, infatti, certificare la regolarità urbanistica esclusivamente sulle parti comuni e non anche delle singole unità immobiliari, mentre la detrazione non spettante è sempre recuperata in capo al fruitore.
La problematica, che sarà definitivamente superata con decreto sulle semplificazioni di prossima uscita, è stata trattata anche dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), con la circolare 1064 dd. 26.05.2021 che ha per oggetto la cessione dei crediti d’imposta derivanti dal superbonus 110% e la conformità urbanistica delle singole unità immobiliari collocate in condominio.
La circolare infatti ricorda che l’attuale comma 13-ter dell’art. 119 del dl 34/2020, inserito dal dl 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, dispone che, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi, relativamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni che beneficiano delle agevolazioni edilizie, le asseverazioni dei professionisti tecnici, in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’art. 9-bis del dpr 380/2001 e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia, devono limitarsi alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
Con il decreto sulle semplificazioni, il citato comma 13-ter dell’art. 119 del dl 34/2020 sarà interamente sostituito con la conseguenza che gli interventi riferiti al supebonus 110%, con esclusione di quelli relativi alla demolizione e ricostruzione degli edifici, si qualificheranno «manutenzione straordinaria» e risulterà sufficiente la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) che non richiede l’attestazione dello stato legittimo, di cui al comma 1-bis, dell’art. 9 del dpr 380/2001.
Ma a totale salvaguardia del cessionario si era già espressa, oltre alla norma (commi 5 e 6 dell’art. 121 del dl 34/2020), l’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020 – paragrafo 9) confermando che i cessionari rispondono soltanto dell’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore, rispetto al credito d’imposta ricevuto, sempre che, dai controlli eseguiti dall’Enea o dall’Agenzia delle entrate, il cessionario abbia operato in completa buona fede, poiché il recupero della detrazione ceduta avviene esclusivamente nei confronti del fruitore, salvo il concorso nella violazione.
Per la configurabilità del concorso, peraltro, la definizione resta tuttora piuttosto generica e fumosa, ma sono fatti valere i criteri generali con la conseguenza che è richiesto l’accertamento del contributo di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, con la concreta capacità di favorire la violazione stessa, come precisato con un datato documento di prassi (circ. 180/E/1998).
L’Agenzia delle entrate, più recentemente, ha ricordato che, ai fini della configurabilità del concorso nella violazione, devono sussistere determinati elementi costitutivi della fattispecie come la pluralità di soggetti agenti, la realizzazione di una fattispecie di reato, il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato e l’elemento soggettivo (circ. 30/E/2020 – paragrafo 5.1.9).
Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste
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Tags: BONUS 110%, cessione crediti, superbonus