Superbonus, arriva un nuovo vincolo per gli incagli
Superbonus, arriva un nuovo vincolo per gli incagli
Crediti da bonus edilizi ceduti, arriva un ulteriore vincolo: quelli non utilizzabili dall’ultimo cessionario per cause diverse dal decorso dei termini per la fruizione vanno comunicati all’agenzia delle entrate pena una sanzione di 100 euro.
Questa la novità contenuta nel dl omnibus approvato nella serata di lunedì 7 agosto. La disposizione stabilisce che i crediti non utilizzati derivanti dall’esercizio opzioni di cui all’articolo 121 comma 1 lettere a) e b) del dl 34/2020 (il decreto rilancio) che risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di fruizione, devono essere oggetto da parte dell’ultimo cessionario di comunicazione all’agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Sarà l’agenzia delle entrate con specifico provvedimento a stabilire le modalità con cui l’adempimento dovrà essere espletato ma attualmente il perimetro oggettivo della comunicazione – stranamente – non risulta completamente chiaro.
Dovrebbero/potrebbero ricadere nell’obbligo i crediti non utilizzabili per esaurimento dei plafond fiscali dell’ultimo cessionario, quelli oggetto di sequestro impeditivo da parte delle autorità competenti o quelli bloccati da errori nelle comunicazione di opzione ma tali casistiche devono necessariamente confermate.
Chiari invece sono i crediti che rientrano nel vincolo. Praticamente tutti!
Come è noto infatti il comma 1 dell’articolo 121 che disciplina le casistiche per le quali è possibile optare per la cessione dei crediti richiama il successivo comma 2 per identificare le tipologie di interventi che danno diritto alla fruizione alternativa alla detrazione.
Il comma 2 prevede che la disposizione si applica ai bonus casa “ordinari” (interventi di del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR), a quelli per l’efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , per l’adozione di misure antisismiche, ao bonus facciate, all’installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ed agli interventi per il superamento ed l’eliminazione di barriere architettoniche.
Come indicato anche nella relazione illustrativa allegata al decreto, la mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro ma sorgono dubbi in merito alla capacità dell’amministrazione finanziaria di individuare con precisione i soggetti e le correlate casistiche a cui irrogare tale pena pecuniaria. Poco chiaro risulta anche il termine di 30 giorni stabilito per i cessionari per inviare la comunicazione poiché legato al momento di avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità credito e, non essendo chiare ed indentificate le casistiche che rientrano nel perimetro dell’obbligo diventa complesso anche il rispetto di tale scadenza.
Giuliano Vendrame
13/08/2023
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Tags: bonus, superbonus