
Processo verbale di constatazione dell’Agenzia delle Entrate
Processo verbale di constatazione dell’AE. Se non contesti hai lo sconto del 50% sulle sanzioni!
I contribuenti che non intenderanno contestare i rilievi contenuti nelle risultanze delle verifiche potranno, entro i 30 giorni successivi alla notifica, manifestare la loro volontà di aderire, godendo così dello sconto del 50% sulle sanzioni. Il testo del decreto legislativo in materia di accertamento contiene, oltre alla introduzione del concordato preventivo biennale, anche importanti disposizioni che incidono in maniera rilevante sull’istituto dell’accertamento con adesione.
Sembra necessario però tenere conto del principio di contraddittorio preventivo obbligatorio in corso di introduzione con la riforma della legge n. 212 del 2000. In base a quello che dovrebbe essere il nuovo articolo 6 bis di detta disposizione, si prevede che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente sul contribuente, compresi quelli aventi natura sanzionatoria, debbano essere preceduti da una fase di contraddittorio preventivo. E questo provvedimento non appare poter essere fatto in modo disgiunto dal testo del decreto che riforma lo statuto dei diritti del contribuente.
La volontà del contribuente di aderire alle risultanze del PVC andrà manifestata entro i 30 giorni successivi alla notifica dello stesso con conseguente sospensione dei termini di accertamento. La fase successiva riguarda la vera e propria liquidazione delle somme dovute sulla base del verbale con riduzione al 50 per cento delle sanzioni e con possibilità di versamento rateizzato delle somme dovute.
Sulla base della disposizione normativa in corso di introduzione sembra comunque di poter ricavare che: laddove sia stato notificato un PVC, l’adesione integrale allo stesso rimane comunque una facoltà per il contribuente; se non viene manifestata detta volontà, in considerazione dell’articolo 6 bis della legge 212 del 2000 pure in corso di introduzione, si deve ritenere che sarà l’ufficio a convocare il contribuente per valutare la possibilità di una adesione; in attesa di ulteriori interventi, resta da comprendere la possibilità che il contribuente, in forma spontanea, proceda alla effettuazione del ravvedimento operoso su una parte dei rilievi contenuti nel PVC rimandando alla fase di contraddittorio il confronto su quelli restanti e non definiti.
C’è ancora da segnalare l’introduzione (nell’ambito del DPR 600/73), del nuovo articolo 38 bis finalizzato nello specifico alla regolamentazione degli atti di recupero dei crediti di imposta indipendentemente dal fatto che gli stessi siano non spettanti o inesistenti. Inoltre, in via generale, si afferma la possibilità di notifica degli atti in questione entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo in compensazione dei crediti in questione.
Giuliano Vendrame
13/11/2023
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