Violazioni Quadro RS per i forfettari
Violazioni Quadro RS per i forfettari
Nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente (?!) tra Fisco e contribuente, con il Provvedimento 19.9.2023 l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una specifica comunicazione per la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dall’art. 1, comma 73, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) nel quadro RS (righi da 375 a 381) del mod. REDDITI 2022 PF, da parte dei contribuenti in regime forfetario. Al fine di coordinare le esigenze informative di cui al citato comma 73 con i principi in materia di concordato preventivo biennale di cui alla Legge n. 111/2023, contenente la “Delega al Governo per la riforma fiscale”, il Decreto in esame “rinvia” al 30.11.2024 il termine per adempiere agli obblighi informativi del quadro RS relativi al 2021. Di conseguenza, per il contribuente destinatario della comunicazione che adempie ai predetti obblighi informativi del quadro RS del mod. REDDITI 2022 PF entro la predetta data si ritiene non siano applicabili sanzioni, ferma restando la necessità di presentare il mod. REDDITI 2022 PF integrativo.
ATTENZIONE: Ricordiamo che permane l’obbligo di compilazione, nei termini ordinari, del quadro RS del mod. REDDITI 2023 PF.
Giuliano Vendrame
10/10/2023
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Tags: agenzia delle entrate, dichiarazione dei redditi, regime forfettario